Cassazione Civile, Sentenza n. 35645/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte di Cotral, della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine in somministrazione stipulati tramite Obiettivo Lavoro e ne aveva disposta la conversione in contratto a tempo indeterminato ex tunc (con condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010). In particolare Cotral contestava (i) la correttezza della valutazione sulla decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione (rilevando che precedenti raccomandate del 2007 e 2008 avrebbero dovuto interromperlo), e (ii) la mancata considerazione di un pregresso giudizio promosso dalla lavoratrice relativo alla costituzione del rapporto, invocando il principio del ne bis in idem e criticando la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Cotral. Ha ritenuto infondata la censura sulla decorrenza del termine decadenziale: i reclami stragiudiziali anteriori all'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto il termine di 60 giorni (e la relativa proroga in sede di prima applicazione al 31/12/2011) non possono essere valutati come atti interruttivi. Ha altresì respinto la doglianza sul presunto ne bis in idem, ritenendo che le domande nei due giudizi avessero causa petendi diversa (uno volto all'annullamento di procedure concorsuali e alla costituzione del rapporto; l'altro alla declaratoria di illegittimità dei termini dei contratti di somministrazione). Nulla di anormale è stato riscontrato nella motivazione della Corte d'appello. Perciò il ricorso è stato rigettato e Cotral condannata alle spese, oltre all'obbligo del versamento addizionale per contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha applicato il comma 1-bis come rinvio in termini in sede di prima applicazione (differimento al 31/12/2011 del termine decadenziale di 60 giorni), estendendone l'efficacia anche ai contratti di somministrazione già cessati; il comma 4/5 è stato richiamato in relazione all'indennizzo dovuto in caso di conversione e alla disciplina dell'impugnazione.
art. 6 legge 604/1966 (decreto legislativo n. 604/1966)
solo se presente nella sentenza
Richiamato nella cornice normativa che disciplina i termini e le novità in materia di impugnazione; utilizzato per inquadrare il regime decadenziale e la sua novità normativa.
Ricorrenza normativa applicabile al secondo contratto in somministrazione, la Corte richiede che la causale indicata sia concreta e specifica, altrimenti la legittimità del termine è negata.
Normativa di riferimento per il primo contratto a termine (prassi di allora), richiamata per verificare la motivazione della fissazione del termine e la necessità della specificazione delle "esigenze temporanee".
Riferito dal ricorrente in tema di termini e prescrizione; la Corte ha valutato la questione del termine decadenziale alla luce delle modifiche legislative successive e dei principi giurisprudenziali citati.
artt. 2964, 2965, 2969 cod. civ.
Richiamati nella doglianza relativa a termini e decadenze/prescrizioni; la Corte ha però ribadito che la nuova disciplina sul termine decadenziale va interpretata secondo la giurisprudenza consolidata che ne estende gli effetti ai contratti cessati entro la prima applicazione.
Citando norme del codice civile richiamate dall'impugnante, la Corte ha valutato la questione del ne bis in idem e dell'eventuale litispendenza/identità di oggetto delle vertenze, ritenendo che non sussistesse sovrapposizione di cause petendi.
Massime di principio
- Il differimento in sede di "prima applicazione" del termine decadenziale (art. 32 L.183/2010, comma 1-bis) si applica anche ai contratti in somministrazione già cessati: quindi i termini di impugnazione introdotti dalla riforma non sono retroattivi ma la proroga consente comunque di rimettere in termini le impugnazioni relative a contratti scaduti.
- Comunicazioni o reclami inviati anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina non possono automaticamente essere considerati atti interruttivi o idonei a far decorrere/fermarsi la nuova decorrenza del termine di 60 giorni introdotto dalla legge; è essenziale valutare il momento di efficacia della norma che disciplina la nuova modalità impugnatoria.
- Nei contratti a termine in somministrazione il legislatore e la giurisprudenza richiedono una specificazione concreta e verificabile delle ragioni che giustificano il termine: l'indicazione generica di "esigenze temporanee" o richiami vaghi al CCNL non sono sufficienti e possono comportare la nullità del termine e la conversione del rapporto in tempo indeterminato ex tunc.
- La conversione ex tunc del contratto a termine illegittimo comporta, oltre alla costituzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data iniziale, l'eventuale corresponsione di indennizzi previsti dalla normativa (es. art. 32 L.183/2010, comma 5) secondo quanto accertato in giudicato o in sede di merito.
- Il principio del ne bis in idem/invocazione di preclusione per precedente giudicato richiede l'identità di oggetto e di causa petendi tra le azioni: azioni diverse nella causa petendi (es.: annullamento di una procedura concorsuale e domanda di accertamento di illegittimità dei termini di un contratto di somministrazione) possono coesistere senza violare il divieto di doppio giudicato.
- Prassi consigliata: chi ritenga illegittimo un contratto a termine in somministrazione deve inviare, dopo la conoscenza delle condizioni e in conformità alla normativa vigente, un atto di impugnazione stragiudiziale formale nel termine utile previsto dalla legge vigente al momento della proposizione; successivamente procedere con il ricorso giudiziale entro i termini stabiliti per evitare decadenze.
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