Cassazione Civile, Sentenza n. 35647/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrono in Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto esistente un unico centro di imputazione delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e aveva escluso la natura di organizzazione di tendenza di CNA, reintegrando la lavoratrice e condannando le società al pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità. I motivi di ricorso contestavano: 1) l'ammissibilità della domanda ampliata dalla lavoratrice in opposizione (art. 1 co.51 legge 92/2012 e art.112 c.p.c.), 2) la valutazione sulla natura di "organizzazione di tendenza" (art.4 legge 108/90), 3) presunta contraddittorietà della motivazione (art.132 n.4 c.p.c.), 4) mancata verifica di chi concretamente beneficiava della prestazione e del potere direttivo (art.2094 c.c.), 5) applicazione degli artt. 2497 e 2094 c.c. per individuare un unico centro di imputazione, e 6) omissione di un fatto decisivo (art.360 co.1 n.5 c.p.c.), ossia l'organigramma del 2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: sul tema della presunta novità della domanda ha rilevato la mancanza di atti indicati nel ricorso e ha precisato che, per la natura bifasica ma unitaria del procedimento ex legge 92/2012, la specificazione in opposizione non costituiva novità inammissibile; sulla questione dell'organizzazione di tendenza e sull'individuazione del centro unico di imputazione ha qualificato le critiche come valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione, confermando la valutazione del giudice d'appello che aveva considerato l'indistinto utilizzo del personale, la sovrapponibilità degli statuti/oggetti sociali, le sedi comuni e la strumentazione comune; sulla presunta omissione dell'organigramma del 2013 la Corte ha dichiarato non dimostrata la rilevanza decisiva dell'elemento omesso. Il ricorso è dunque respinto; le ricorrenti sono condannate al pagamento delle spese processuali (compensi E. 5.000,00, spese E. 200,00 oltre accessori e onorari), con distrazione in favore dell'avvocato antistatario, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co. quater d.p.r. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 92/2012, art.1 co.51
La Corte ha ricordato il carattere bifasico ma unitario del procedimento previsto dalla norma e ha ritenuto non "novità" la specificazione in opposizione della natura imprenditoriale di CNA quando già implicitamente contenuta nella originaria domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere probatorio/illustrativo del ricorrente in Cassazione: chi deduce novità deve indicare in quali atti del giudizio precedente la questione è stata trattata, per consentire il controllo "ex actis".
legge n. 108/1990, art.4
La norma è stata interpretata in senso sostanziale: la Corte d'appello ha fatto una valutazione di merito e ha escluso la qualificazione di CNA come organizzazione di tendenza sulla base degli elementi fattuali emersi.
art. 132 n.4 c.p.c.
Il vizio di contraddittorietà della motivazione è stato ritenuto in realtà un riesame di merito; la presunta contraddittorietà non supera il filtro della non sindacabilità delle valutazioni di fatto in Cassazione.
art. 2094 c.c.
Contestata nella parte relativa all'attribuzione del rapporto di lavoro a più soggetti; la Corte ha ritenuto che l'individuazione del centro unico di imputazione sia fondata su valutazioni di fatto inappellabili in sede di legittimità.
artt. 2497 e 2094 c.c.
Richiamati in relazione alla possibile responsabilità per sistema aziendale; la Corte ha ritenuto che l'analisi fattuale condotta dal giudice di merito giustifichi l'individuazione di un unico centro di imputazione.
art. 360 co.1 n.5 c.p.c.
Applicata per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo (organigramma 2013): la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché il ricorrente non ha allegato in modo chiaro la decisività dell'elemento omesso.
d.p.r. n.115/2002 art.13 co. quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato qualora dovuto.
Massime di principio
- La qualificazione del datore di lavoro in presenza di più entità si fonda su un apprezzamento fattuale: elementi quali uso indistinto e promiscuo del personale, sovrapponibilità di statuti/oggetto sociale, sedi comuni e strumentazione condivisa possono giustificare l'individuazione di un unico centro di imputazione.
- Le questioni di merito (valutazione delle prove e del quadro fattuale) decise dal giudice di merito sono in genere non sindacabili in sede di legittimità; la Cassazione interviene solo su profili di diritto o su vizî specifici e adeguatamente documentati.
- Nel procedimento ex legge 92/2012 la specificazione in ordine alla natura imprenditoriale di un soggetto effettuata in sede di opposizione può non costituire una "novità" inammissibile se rientra implicitamente nella domanda originaria, per la natura bifasica e unitaria del rito.
- Chi invoca in Cassazione la novità di una censura o l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare puntualmente negli atti del giudizio di merito dove la questione è stata trattata e deve dimostrare il nesso di decisività tra l'elemento omesso e la decisione impugnata.
- La contestazione della qualificazione di "organizzazione di tendenza" richiede una valutazione concreta delle attività svolte: l'esito dipende dall'analisi fattuale e non da astratte considerazioni normative, pertanto è sensibile alla prova svolta in giudizio.
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