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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 35644/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva rigettato la domanda della società volta a confermare la sanzione disciplinare (multa di tre ore) irrogata a Monforte per l'invio di comunicazioni sindacali tramite la posta elettronica aziendale. La società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 25, 26 e 28 della legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sostenendo che gli «spazi» per l'attività sindacale debbano poter essere individuati anche unilateralmente dal datore di lavoro e che la rete e la casella di posta aziendale siano strumenti di lavoro non assimilabili a spazi aperti per attività sindacale; inoltre censurava la Corte territoriale per aver ritenuto che l'utilizzo della posta elettronica aziendale per comunicazioni sindacali fosse lecito in assenza di pregiudizio all'attività aziendale. Si lamentava altresì violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova e prova della legittimità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente effettuato una valutazione di merito: l'evoluzione delle comunicazioni comprende la posta elettronica tra gli «spazi» idonei per le comunicazioni sindacali, fermo restando il limite del divieto di attività che arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro può predisporre un canale dedicato per le comunicazioni sindacali, ma in assenza di tale canale l'uso della casella aziendale è legittimo quando non produca pregiudizio concreto; la Corte territoriale aveva motivatamente ritenuto, in base ai fatti di causa (turni su 24 ore, assenza di prova del pregiudizio, uso della stessa casella anche dall'azienda), che non sussistesse pregiudizio. Il motivo relativo all'onere della prova è stato dichiarato inammissibile come mero appello sulla valutazione argomentativa. P.Q.M.: ricorso inammissibile; nulla per le spese; annotazione circa eventuale versamento integrativo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) - art. 26, comma 1

    "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"

    L'art. 26 tutela il diritto di proselitismo sindacale nei luoghi di lavoro ma subordinandolo all'assenza di pregiudizio per l'attività aziendale; la Corte riconosce che tale diritto può essere esercitato anche con strumenti informatici (posta elettronica) purché non arrechino pregiudizio.

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) - art. 25

    "Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro"

    L'obbligo datoriale di predisporre spazi per le comunicazioni sindacali può trovare oggi adeguata attuazione anche attraverso strumenti telematici; tuttavia il datore può scegliere soluzioni organizzative, comprese scelte tecniche per canali dedicati.

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) - art. 28

    Rinvio ai principi di tutela della libertà sindacale e alle tutele contro atti antisindacali; utilizzato nel quadro del giudizio sul divieto assoluto e sulle garanzie sindacali.

  • Codice Civile - art. 2697

    Riferimento alla regola generale dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura processuale inammissibile quando si limita a contestare argomentazioni secondarie e non le ragioni decisive della decisione di merito.

  • Giurisprudenza - Cass. n. 5089/1986

    Precedente secondo cui il volantinaggio sindacale è consentito solo se non pregiudica il normale svolgimento dell'attività aziendale; la Corte ha richiamato tale principio ma ha precisato che il giudizio sul pregiudizio è valutazione di merito legata ai fatti concreti.

  • Giurisprudenza - Cass. n. 1199/2000

    Principio che l'obbligo datoriale di predisporre spazi per le comunicazioni sindacali è soddisfatto quando sono messi a disposizione spazi idonei e che la collocazione di questi spazi può essere rimessa alla scelta datoriale salvo che risulti pregiudizio alla libertà sindacale.

Massime di principio

  • L'invio di comunicazioni sindacali tramite posta elettronica aziendale può rientrare tra gli «spazi» destinati all'attività sindacale alla luce dell'evoluzione tecnologica, purché non arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale.
  • Il datore di lavoro può individuare e predisporre canali tecnici dedicati (es. account o caselle separate) per le comunicazioni sindacali; tale scelta è legittima e può essere anche preferibile per evitare sovraccarico della rete aziendale.
  • Non è ammesso un divieto assoluto, a prescindere dalle modalità, all'uso della posta elettronica aziendale per comunicazioni sindacali: il criterio decisivo è l'effettivo pregiudizio all'attività produttiva/funzionale.
  • La prova del pregiudizio spetta a chi la invoca (di norma il datore): senza prova di un concreto nocumento la sanzione disciplinare per comunicazioni sindacali rischia di essere illegittima.
  • Le contestazioni circa l'onere della prova e le argomentazioni accessorie sono spesso inammissibili in Cassazione se mirano solo a criticare valutazioni argomentative di merito non decisive per la decisione.

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