Cassazione Civile, Sentenza n. 35643/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva sanzionato disciplinarmente un R.S.U. (Monforte Marco) della Fiom-Cgil per avere, il 9/9/2008, mediante il proprio indirizzo personale di posta elettronica inviato circa duecento e-mail contenenti comunicazioni sindacali agli indirizzi di posta elettronica aziendali dei dipendenti durante l'orario di lavoro. Il ricorso in Cassazione censurava la decisione di merito che aveva ritenuto antisindacale la sanzione, sostenendo (i) che gli "spazi" per l'attività sindacale devono poter essere individuati anche in via unilaterale dal datore di lavoro, (ii) che la rete e la posta aziendale sono strumenti inerenti all'attività lavorativa non assimilabili agli spazi sindacali e il loro uso dovrebbe essere riservato a comunicazioni lavorative, e (iii) che l'illecito utilizzo della rete aziendale prescinde dal danno concreto e che la prova della legittimità della condotta non era stata valutata correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva ritenuto antisindacale la sanzione. La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui la posta elettronica rientra tra gli "spazi" aggiornati per le comunicazioni sindacali; ha osservato che il datore di lavoro può comunque predisporre un canale dedicato esclusivamente alle comunicazioni sindacali, ma in assenza di tale canale l'utilizzo della casella aziendale per comunicazioni sindacali non è vietato a priori se non arreca pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato fattualmente che i lavoratori operano su turni coprenti le 24 ore (assenza di un momento comune di pausa), non risultava provato alcun pregiudizio all'attività e la stessa società usava la medesima casella per comunicazioni ai dipendenti; per questi motivi la sanzione è stata dichiarata antisindacale e il ricorso della società è stato respinto come inammissibile.
Norme richiamate
legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) art.25
le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro
L'art.25 è interpretato in chiave dinamica: gli "spazi" per la comunicazione sindacale si aggiornano includendo strumenti telematici; il datore di lavoro è obbligato a predisporre spazi/canali idonei, potendo però scegliere le soluzioni tecniche (es. spostamento bacheche o creazione di caselle dedicate).
legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) art.26
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale
Il diritto di proselitismo comprende anche l'uso della posta elettronica aziendale come strumento di comunicazione sindacale, ma è limitato dal divieto di arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale; la valutazione del pregiudizio è fattuale e dipende dall'organizzazione aziendale.
legge 20 maggio 1970 n.300 (Statuto dei lavoratori) art.28
Articolo richiamato come fondamento della procedura di opposizione per accertare l'antisindacalità della condotta del datore di lavoro; impiega la tutela giurisdizionale dei comportamenti antisindacali.
Codice civile art.2697
Riferimento al principio della ripartizione dell'onere della prova; nella fattispecie la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla prova del pregiudizio aziendale (mancanza di prova del danno o dell'effettivo pregiudizio).
Codice civile artt.2727 e 2729
Richiamati dalla parte ricorrente (censure di merito) in relazione alle regole probatorie e alla valutazione della prova, senza che la Cassazione abbia ritenuto fondate le censure sulla valutazione di merito.
Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n.137 art.23 comma 8‑bis
Citato in ordine al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non influisce sul merito della controversia.
D.P.R. 30 aprile 2002 n.115 art.13 comma 1 quater e 1‑bis
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso; il provvedimento di inammissibilità ha conseguenze contributive per il ricorrente.
Massime di principio
- La posta elettronica aziendale può essere considerata uno "spazio" aggiornato per la comunicazione sindacale; il suo uso per attività sindacale non è vietato automaticamente.
- Il diritto di proselitismo sindacale è limitato dal divieto di arrecare pregiudizio al normale svolgimento dell'attività aziendale: la valutazione del pregiudizio è fattuale e dipende dall'organizzazione del lavoro (es. turni, pause).
- Il datore di lavoro può predisporre canali dedicati alle comunicazioni sindacali (es. casella riservata), e tale scelta è conforme agli obblighi di cui all'art.25; però l'assenza di un canale dedicato non legittima automaticamente sanzioni se non è dimostrato un reale pregiudizio.
- Per contestare l'uso sindacale della rete aziendale e sanzionarlo, il datore di lavoro deve fornire prove concrete del pregiudizio o avere regole chiare e correttamente comunicate che vietino l'uso della casella aziendale per finalità sindacali.
- In sede di giudizio la Corte valuta i fatti e l'organizzazione aziendale: decisioni diverse possono essere legittime se basate su adeguata valutazione fattuale, perciò è cruciale documentare l'impatto operativo delle comunicazioni.
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