Cassazione Civile, Sentenza n. 35798/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Farina chiedeva la declaratoria di illegittimità del contratto di appalto tra Agenzia Fulmine s.r.l. e Poste Italiane e il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con Poste per l'attività di recapito e consegna di prodotti postali (raccomandate, vaglia, assegni). Denunciava, tra l'altro, vizi del contratto (uso di attrezzi di lavoro, modalità operative, direttive) e invocava l'applicazione di norme nazionali e la nullità/annullabilità del contratto in forza dell'art.1418 c.c. e di varie disposizioni legislative collegate al servizio postale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Farina, confermando la decisione della Corte d'appello di Palermo che aveva ritenuto legittimo il contratto di appalto tra Agenzia Fulmine e Poste Italiane. Il giudice ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art.23 del d.lgs. 261/1999 secondo cui il servizio universale è affidato a Poste Italiane e che Poste può affidare porzioni del servizio a terzi mantenendo comunque la responsabilità finale sull'espletamento del servizio. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivi ai fini della qualificazione del rapporto i profili relativi a strumenti di lavoro, modalità e direttive contestati. Spese compensate; segnalata la sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma quater del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
il servizio universale e' affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE
La norma viene interpretata nel senso che, pur riservando a Poste Italiane il servizio universale, consente all'impresa di servirsi di terzi per l'esecuzione di parti del servizio (es. recapito), rimanendo comunque in capo a Poste la responsabilità finale dell'espletamento del servizio.
Direttiva 97/67/CE (e richiamo alla Direttiva 2008/6/CE)
Funge da contesto europeo di riferimento per la disciplina del servizio postale e per le norme nazionali di attuazione che autorizzano forme di affidamento a terzi nel quadro del servizio universale.
Richiamato nel ricorso in connessione a norme storiche sul servizio postale; dalla sentenza non emerge un'utilizzazione decisiva di questa norma per rovesciare la qualificazione del rapporto.
Legge n.1369/1960 (art.1 e seguenti)
Normativa storica sul servizio postale richiamata a corredo delle doglianze; non ha determinato la nullità dell'appalto nel caso concreto.
Citato dal ricorrente in relazione a profili di lavoro somministrato/subappalto; la Corte non ha ritenuto che i presunti vizi indicati portassero a qualificare il rapporto come subordinato con Poste.
Richiamato in tema di nullità del contratto; la Corte non ha rilevato un vizio di illiceità tale da invalidare l'appalto tra Agenzia Fulmine e Poste.
Cass. n. 9111/2012
La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste ... permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio
Giurisprudenza richiamata per rafforzare il principio che l'affidamento di attività di recapito a soggetti terzi non esclude la responsabilità finale di Poste e non trasforma automaticamente i rapporti in rapporti di lavoro subordinato con il committente.
Cass. n. 7034/2011; Cass. n. 15292/2018; Cass. n. 9139/2018
Precedenti della Corte che confermano l'orientamento secondo cui la presenza di appalti nel settore postale e la presenza di direttive o strumenti di lavoro forniti dal committente non sono di per sé sufficienti a qualificare il rapporto come subordinato con il committente finale, quando sussiste un contratto di appalto fra operatori.
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma quater
Norma procedurale richiamata con riguardo al contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La mera utilizzazione di strumenti di lavoro, istruzioni operative o direttive da parte del committente non è automaticamente indice di rapporto di lavoro subordinato: va valutato il contenuto reale del rapporto contrattuale fra le imprese e la posizione di autonomia dell'appaltatore.
- Nel settore del servizio universale postale, l'affidamento a terzi di segmenti del servizio (es. recapito) è compatibile con la normativa che riserva il servizio a Poste Italiane, purché l'operato dei terzi rientri nell'ambito dell'appalto e non configuri di fatto un rapporto di lavoro subordinato con il committente finale.
- La responsabilità finale per l'esecuzione del servizio resta in capo al titolare del servizio universale (Poste), e la presenza di subappaltatori non elimina tale responsabilità né implica automaticamente la qualificazione dei lavoratori dei subappaltatori come dipendenti del committente.
- Per contestare la legittimità di un appalto e ottenere la ricostituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il committente è necessario fornire prove concrete della sussunzione dei presupposti della subordinazione (controllo e potere direttivo/di disciplinamento strumentale e strutturale rispetto alla prestazione), non si può fondare la domanda su mere apparenze o su generiche indicazioni di direttive o strumenti forniti.
- In sede processuale vanno considerate le specificità settoriali e le disposizioni legislative/di recepimento della normativa europea che disciplinano il servizio postale e le possibilità di affidamento a terzi.
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