Cassazione Civile, Sentenza n. 35646/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della illegittimità del licenziamento individuale intimato il 29/11/2016. Il ricorrente denunciava che la comunicazione di licenziamento era priva delle ragioni e, in particolare, non indicava i criteri adottati per la scelta del lavoratore da licenziare; contestava altresì la mancata allegazione e prova, da parte del datore di lavoro, dei criteri di selezione e deduceva violazioni relativamente al confronto tra lavoratori e all'applicazione di presunti criteri differenti/ineguali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la comunicazione del licenziamento, pur dovendo indicare le ragioni essenziali del recesso ai sensi della novella dell'art. 2 co.2 legge 604/1966 (art.1 co.37 L.92/2012), non richiede l'esposizione analitica di tutti gli elementi e dei criteri di scelta. Quanto ai criteri applicati dal datore di lavoro (esclusione dei lavoratori con inquadramento superiore; confronto tra pari livello basato su carichi familiari e competenze professionali), la Corte li ha considerati ispirati a correttezza e buona fede e, quindi, legittimi. È stata inoltre ritenuta legittima l'acquisizione documentale disposta dal giudice del merito nell'ambito dei poteri istruttori (art. 421 c.p.c.), essendovi elementi indiziari che giustificavano l'integrazione probatoria. L'art.5 L.223/1991 (licenziamenti collettivi) non è applicabile al caso di licenziamento individuale. Condanna del ricorrente alle spese processuali e statuizione sul contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 co.2 legge 604/1966 (come modificato dall'art.1 co.37 legge 92/2012)
La modifica ha imposto la contestualità dei motivi nella comunicazione di licenziamento ma non ha trasformato la funzione della motivazione: è sufficiente che il lavoratore comprenda, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; non è richiesta l'analitica esposizione dei criteri di selezione.
art. 5 legge 223/1991
Norma applicabile esclusivamente ai licenziamenti collettivi; non rilevante per il caso di licenziamento individuale oggetto di causa.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Richiamati in relazione al principio di correttezza e buona fede nell'operato datoriale; la Corte ha ritenuto che i criteri adottati rispettassero tali obblighi.
art. 2697 c.c.
Riferimento al riparto dell'onere della prova: la Corte ha valutato legittima l'attività istruttoria svolta dal giudice del merito e non ha ritenuto violato il principio degli oneri probatori alla luce delle indagini compiute.
artt. 112 e 115 c.p.c. e art. 421 c.p.c.
Richiamati in relazione ai poteri istruttori del giudice e ai termini procedurali; la Corte ha confermato che il giudice del lavoro può esercitare poteri officiosi di acquisizione documentale quando dalle risultanze emergono elementi indiziari che giustifichino l'integrazione probatoria, senza sostituirsi alle parti in assenza di qualsivoglia fatto indiziario.
art. 13 d.P.R. 115/2002
Disposizione richiamata in ordine al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo.
Massime di principio
- La comunicazione di licenziamento deve indicare le ragioni essenziali del recesso ma non è obbligatorio esporre analiticamente i criteri di scelta dei lavoratori; tali criteri possono tuttavia essere richiesti e contestati dal lavoratore.
- I criteri di selezione devono essere oggettivi e ispirati a correttezza e buona fede (es. inquadramento, carichi di famiglia, competenze professionali); la loro applicazione andrà documentata dal datore di lavoro per resistere a contestazioni.
- Nel processo del lavoro il giudice può esercitare poteri istruttori d'ufficio (es. acquisizione documentale) quando sussistano elementi indiziari significativi, ma non può supplire totalmente alla carenza provatoria delle parti in assenza di indizi.
- Le norme sui licenziamenti collettivi (art.5 L.223/1991) non si applicano ai licenziamenti individuali; chi contesta un licenziamento individuale deve orientare le censure sulla motivazione, sulla correttezza dei criteri applicati e sull'onere probatorio.
- Per il lavoratore che ritiene illegittimo il licenziamento è utile: richiedere formalmente i documenti relativi alla selezione, indicare in modo specifico i profili di illegittimità e produrre elementi che costituiscano indizi utili per l'integrazione istruttoria da parte del giudice.
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