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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31829/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società, quale procuratrice generale ad negotia di una SPV subentrata nella posizione della originaria creditrice, aveva impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Ufficio. L'atto contestato riguardava, da un lato, il decreto ingiuntivo fondato su un contratto di finanziamento e, dall'altro, l'atto di cessione di credito richiamato/enunciato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. I giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso della contribuente, escludendo la tassazione dell'atto enunciato per difetto di identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato e, in appello, la CTR aveva aggiunto che l'enunciazione avrebbe dovuto contenere tutti gli elementi essenziali del contratto enunciato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente della sentenza sulla questione dell'identità dei soggetti; (2) ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR deciso su un profilo non devoluto, relativo al contenuto dell'enunciazione; (3) violazione delle norme processuali e dell'art. 22 TUR per non avere la CTR, in caso di invalidità dell'avviso, deciso nel merito la debenza dell'imposta almeno in misura fissa sul decreto ingiuntivo; (4) errata interpretazione dell'art. 22 TUR, sostenendo che la corrispondenza soggettiva andrebbe riferita anche ai soggetti che subiscono gli effetti dell'atto, compreso il cessionario del credito; (5) indebita pretesa di una descrizione aggravata dell'atto enunciato, ritenendo sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali per individuare la causale del pagamento ingiunto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo, quarto e quinto, affermando che l'assenza di identità soggettiva tra l'atto enunciante e l'atto enunciato impedisce l'applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 alla cessione del credito richiamata nel decreto ingiuntivo. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che il processo tributario è giudizio di merito sostitutivo e che, quando il contribuente contesta solo l'imponibilità della disposizione enunciata, il giudice non può limitarsi ad annullare l'avviso ma deve, entro i limiti delle domande, decidere sulla debenza dell'imposta relativa all'atto enunciante. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente alla parte concernente l'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo, perché sul punto il processo non poteva proseguire. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle di legittimità dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. n. 131/1986

    Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

    L'applicazione dell'imposta alla disposizione enunciata presuppone la medesimezza soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato; tale requisito non può essere dilatato fino a ricomprendere soggetti solo indirettamente incisi dagli effetti dell'atto.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato solo per la pena pecuniaria prevista se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente denunciato in cassazione.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al dedotto vizio di ultrapetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo che censurava la decisione di merito sulla base del materiale probatorio e processuale.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel quinto motivo insieme alle norme sull'imposta di registro.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel quarto motivo insieme alle norme sull'imposta di registro.

  • art. 3 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione al principio di alternatività IVA-registro.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione al principio di alternatività IVA-registro.

  • artt. 1260-1265 c.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina della cessione del credito e ai suoi effetti soggettivi.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il calcolo del termine lungo di impugnazione.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020

    Richiamato per la sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19.

  • art. 382 c.p.c.

    Utilizzato per la cassazione senza rinvio, perché il processo sul punto non poteva essere proseguito.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per il potere della Corte di correggere la motivazione quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l'imponibilità della disposizione enunciata richiede che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano posti in essere fra le stesse parti; la nozione di "stesse parti" non può essere ampliata in senso sostanzialistico fino a ricomprendere soggetti che subiscano soltanto gli effetti indiretti dell'atto.
  • Quando il giudice di merito omette la motivazione su una questione di diritto ma perviene comunque alla soluzione giuridica corretta, la mancanza motivazionale può essere superata in cassazione mediante correzione della motivazione, purché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
  • Nel processo tributario, la censura di invalidità dell'avviso per ragioni sostanziali non consente al giudice di limitarsi all'annullamento dell'atto: egli deve pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria e, nei limiti della domanda, rideterminare correttamente l'imposta.
  • Il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali per Covid-19 e della sospensione feriale, che possono sommarsi nel calcolo del termine finale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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