Cassazione Civile, Ordinanza n. 26288/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso dell'ILOR relativa all'anno d'imposta 1997. Una società aveva presentato dichiarazione dei redditi nel 1998 esponendo un credito tributario e, anni dopo, aveva presentato istanza di rimborso rimasta senza risposta. I giudici di merito avevano ritenuto che il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorresse non dalla presentazione della dichiarazione, ma dal 31 dicembre 1999, ossia dalla scadenza del termine biennale per la liquidazione o rettifica dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2944 e 2946 c.c. e dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prescrizione decennale del diritto al rimborso decorreva dalla data di presentazione della dichiarazione in cui il credito era esposto, e che dunque l'istanza del 2009 era tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'esposizione in dichiarazione di un credito tributario equivale a domanda di rimborso, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., e che la decorrenza di tale termine non è influenzata né dai termini previsti per il controllo formale e la liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 né da altre attività istruttorie dell'amministrazione. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto la domanda originaria della contribuente, compensando integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non fonda la decisione su un diverso dies a quo legato all'esercizio del diritto; il termine prescrizionale del rimborso viene fatto decorrere dalla dichiarazione in cui il credito è esposto.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la ratio decidendi si concentra sulla decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso e sulla sua autonomia rispetto ai termini di controllo dell'amministrazione.
La Corte afferma che il diritto al rimborso del credito tributario esposto in dichiarazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il termine per il controllo formale e la liquidazione non incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La richiesta di documentazione e i relativi termini non sospendono né differiscono la decorrenza della prescrizione del credito tributario esposto in dichiarazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'esposizione di un credito tributario nella dichiarazione dei redditi equivale, di regola, a una domanda di rimborso e fa decorrere la prescrizione ordinaria decennale del relativo diritto.
- La decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso non dipende dal consolidamento o meno della pretesa impositiva dell'amministrazione, né deve attendere la scadenza dei termini di accertamento o di liquidazione del tributo.
- I termini previsti per il controllo formale o per la richiesta di documentazione da parte dell'amministrazione finanziaria non sospendono né differiscono il decorso della prescrizione del credito tributario già esposto in dichiarazione.
- Va distinta la fase dell'accertamento di maggiori debiti tributari dalla fase del rimborso di un credito del contribuente: si tratta di piani autonomi, con effetti diversi sulla decorrenza della prescrizione.
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