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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01948/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22 dicembre 2017, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale relativa alla sede di L’Aquila. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e riconoscendo il risarcimento ex art. 18 l. n. 300/1970; la Corte d’appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per avere confermato una condanna generica al risarcimento nonostante, secondo la ricorrente, la domanda non fosse stata formulata come mera condanna sull’an e fosse comunque carente di prova del credito; (2) e (3) nullità per difetto di interesse ad agire e per asserita indeterminatezza/genericità del ricorso introduttivo cumulativo proposto originariamente da più lavoratori, poi separato, con conseguente carenza di specifica individuazione delle posizioni dei singoli; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato svolgimento di istruttoria sulle posizioni personali dei singoli lavoratori dopo la separazione; (5) violazione della l. n. 223/1991 e dell’art. 3 l. n. 604/1966 per avere la Corte ritenuto doverosa la comparazione con dipendenti di altre sedi, nonostante la diversa collocazione geografica delle unità produttive e il maggiore costo/complessità dei trasferimenti; (6) in subordine, erronea applicazione della tutela reintegratoria anziché di quella solo indennitaria, sostenendo che il vizio riguardasse soltanto la comunicazione di avvio della procedura (profilo formale) e non i criteri di scelta in senso sostanziale. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate; ha affermato che la domanda iniziale poteva essere interpretata come richiesta di condanna generica ex art. 18, che l’atto introduttivo conteneva elementi sufficienti a individuare i presupposti della pretesa, che la motivazione della Corte territoriale era comprensibile e che, in tema di licenziamento collettivo, la limitazione della platea ai soli dipendenti di una sede richiede specifiche ragioni tecnico-organizzative coerenti con la comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 e provate dal datore di lavoro. Ha inoltre ribadito che la comparazione non può essere esclusa solo perché il mantenimento del lavoratore comporterebbe un trasferimento in altra sede con costi aggiuntivi, e che l’illegittima delimitazione territoriale della platea integra violazione sostanziale dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento collettivo, con conseguente reintegra del lavoratore e risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perdute. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere che il giudice non potesse pronunciare una condanna generica non richiesta; la Corte ha ritenuto che la domanda fosse effettivamente interpretabile come richiesta di condanna generica.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla condanna generica; la Corte ha affermato che, nel caso concreto, la domanda dei lavoratori poteva essere intesa come tale.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato per contestare l’interesse ad agire dei lavoratori; la censura è stata respinta perché non colpiva la ratio decidendi e perché il ricorso introduttivo era sufficientemente specifico.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per denunciare asserita genericità del ricorso introduttivo; la Corte ha escluso la nullità dell’atto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso che la motivazione fosse graficamente assente o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Norme processuali indicate come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza.

  • art. 4, commi 3 e 9, l. n. 223/1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni organizzative del ridimensionamento e della delimitazione della platea dei lavoratori, così da consentire il controllo sindacale e giudiziale.

  • art. 5, commi 1 e 3, l. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire con riferimento al complesso aziendale, salvo oggettive esigenze tecnico-produttive; la violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con la disciplina dei licenziamenti collettivi, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300/1970

    Applicato dai giudici di merito e confermato in cassazione per la violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, con tutela reintegratoria e risarcitoria.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Riferito alla domanda di reintegra e al risarcimento commisurato alle retribuzioni perse; la domanda è stata letta come richiesta di condanna generica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposto per l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 46, l. n. 92/2012

    Richiamato come norma che ha modificato la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi, distinguendo tra violazioni procedurali e violazioni dei criteri di scelta.

  • art. 1, comma 48, l. n. 92/2012

    Richiamato nel riepilogo dei fatti in relazione al procedimento sommario iniziale poi separato per singoli lavoratori.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire di regola con riferimento al complesso aziendale; la delimitazione a una sola unità produttiva è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive specificamente indicate nella comunicazione di apertura della procedura e provate dal datore di lavoro.
  • La dislocazione geografica delle sedi e i maggiori costi derivanti da un eventuale trasferimento non bastano, da soli, a escludere la comparazione con i lavoratori di altre unità produttive dotati di professionalità equivalente.
  • La violazione consistente nell’avere applicato i criteri di scelta a una platea di licenziabili illegittimamente ristretta non integra una mera irregolarità formale, ma una violazione sostanziale dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
  • La domanda del lavoratore può essere interpretata come domanda di condanna generica al risarcimento quando dal contenuto dell’atto introduttivo emerga la volontà di ottenere il ristoro previsto dalla legge senza specifica quantificazione dell’importo.
  • In sede di legittimità, quando è denunciato un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti, ma la censura deve essere specifica e deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto assente o incomprensibile; non è sufficiente che la parte la ritenga sinteticamente o logicamente non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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