Cassazione Civile, Sentenza n. 1006/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Daniele Rocchi impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva: condannato Rocchi al pagamento di una somma a favore di Antonino Di Naso per canoni dovuti (ma in misura molto ridotta rispetto alla CTU), rigettato la domanda riconvenzionale di Rocchi sulla restituzione delle somme, e rigettato la domanda di risoluzione del contratto e rilascio. In Cassazione Rocchi propone quattro motivi: (1) violazione dell'art. 437 c.p.c. per aver la Corte territoriale accolto un'argomentazione che sarebbe stata introdotta in appello e pertanto preclusa; (2) errata interpretazione delle norme sul canone (legge 392/1978 e 431/1998) e della possibile ultrattività del canone legale; (3) mancata pronuncia sull'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (d.lgs. 28/2010); (4) mancata valorizzazione di documenti prodotti (verbale GdF e ricorso ex art. 447 c.p.c.) che proverebbero il pagamento dei canoni e dunque l'estinzione del credito. Rocchi deduce altresì vizi di apprezzamento della prova contabile (CTU) e di omissione di decisione su eccezioni rilevabili d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati considerati per lo più 'non motivi' o inammissibili: il primo e il secondo motivo erano privi della specificità richiesta (mancanza di indicazione dell'errore e di collegamento con la motivazione della sentenza impugnata); il terzo motivo non è stato posto adeguatamente nel ricorso rispetto ai requisiti di autosufficienza (mancata indicazione puntuale degli atti in cui era stata sollevata l'eccezione di improcedibilità); il quarto motivo è inammissibile per mancata indicazione di dove reperire i documenti nel fascicolo (violazione art. 366, n.6 c.p.c.). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, Rocchi è stato condannato alle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (liquidate in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge) e si è dato atto della possibilità di un ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione all'impugnazione in appello della sentenza di primo grado (norma sull'appello ex art. 433 menzionata come titolo dell'impugnativa di Antonino Di Naso).
richiamato come norma che regola le preclusioni e la produzione di nuovi mezzi di prova in appello: la Corte ha ritenuto che le censure mosse in Cassazione non dimostravano specificamente un errore processuale relativo a possibili preclusioni e che il ricorrente non ha assolto l'onere di specificazione.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
richiamato come titolo di censura per violazione di norme processuali: la Corte ha ritenuto che i motivi erano inammissibili per carenza di specificità richiesta da questa norma a supporto del motivo di cassazione.
art. 366, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.
richiamati in relazione ai requisiti del ricorso per cassazione (autosufficienza e indicazione degli atti/documenti): la Corte ha dichiarato inammissibili motivi che non indicavano dove reperire documenti o non esponevano compiutamente la doglianza.
richiamato in quanto collegato all'inammissibilità per mancanza dei motivi; la Corte ha ritenuto che le censure non consentivano un utile controllo.
richiamato in relazione all'omessa pronuncia: per poter censurare utilmente l'omessa decisione è necessario che la domanda o eccezione sia stata formulata in modo rituale e puntualmente indicata nel ricorso per cassazione; qui il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri.
legge n. 431/1988 (art. 13, comma 5; art. 14, comma 5)
la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 5 (riconduzione alla legge delle locazioni sorte in forma verbale) al contratto verbale ritenuto stipulato nel giugno 2003, e quindi ha determinato il canone secondo la disciplina della legge 431/1988; la Cassazione ha confermato che la decisione di merito ha fondato la ricostruzione sulla prova dei fatti e non è censurata in modo specifico.
legge n. 392/1978 (art. 6 e art. 79)
la questione è stata oggetto di censura dal ricorrente (sull'applicazione del canone legale), ma la Corte ha osservato che la sentenza di appello ha operato la scelta normativa basandosi sulla data e natura verbale del contratto; la Cassazione ha ritenuto le relative doglianze non specificate.
menzionato dal ricorrente in riferimento alla sostituzione imperativa del canone pattizio con il canone legale; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disciplina di cui alla legge 431/1988 in relazione al contratto verbale del 2003.
richiamato dal ricorrente per la mediazione obbligatoria; la Corte di Cassazione ha osservato che l'eccezione non è stata adeguatamente documentata e puntualmente indicata nel ricorso, rendendo inammissibile la censura.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato in relazione all'obbligo amministrativo/contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: una censura generica o che non indica con precisione l'errore di diritto o la parte degli atti da esaminare risulta inammissibile.
- Quando si censura la valutazione di documenti o atti di merito, il ricorrente deve indicare nel ricorso dove tali atti/documenti si trovano nel fascicolo (art. 366, n.6 c.p.c.); l'omissione rende il motivo inammissibile.
- Per far valere in Cassazione l'omessa pronuncia su eccezioni processuali (es. mediazione obbligatoria) è necessario che l'eccezione sia stata formulata in modo rituale in primo grado/appello e che ciò sia puntualmente segnalato nel ricorso per cassazione (principio di autosufficienza).
- Nei rapporti di locazione nati in forma verbale, la legge 431/1988 (art.13, comma 5) riconosce l'azione di riconduzione alle condizioni di legge: il giudice del merito può ricondurre il rapporto alla disciplina 431/1988 se ricorrono i presupposti fattuali.
- Le questioni di fatto (esistenza e data del contratto verbale, misura della morosità) sono valutate dal giudice del merito e difficilmente possono essere sindacate in Cassazione se il ricorrente non indica specifici vizi di diritto o violazioni di norme processuali.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di eventuali contributi unificati aggiuntivi previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 115/2002).
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