Cassazione Civile, Ordinanza n. 31288/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due proprietari di un immobile adibito a civile abitazione in Roma avevano convenuto i proprietari del fondo confinante chiedendo la rimozione di manufatti realizzati sulla proprietà vicina in asserita violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento dei danni; tra i manufatti contestati vi era, per quanto qui rileva, un gazebo in legno collocato su una terrazza preesistente. Dopo il rigetto in primo grado, il rigetto in appello e il rigetto del ricorso per cassazione, essi hanno proposto revocazione dell'ordinanza di cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 391-bis c.p.c., un errore di fatto della Corte di cassazione: secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe attribuito al gazebo la funzione di arredo temporaneo, mentre dagli atti emergeva che il manufatto era vetusto e utilizzato da tempo, circostanza che ne avrebbe escluso la temporaneità e, quindi, avrebbe imposto di qualificarlo come nuova costruzione soggetta alle distanze ex art. 873 c.c. e art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non denunciasse un vero errore di percezione su un fatto incontestato, ma sostanzialmente censurasse la valutazione giuridica già compiuta nell'ordinanza revocanda sulla qualificazione del gazebo come manufatto rimovibile, non fisso, privo di cubatura e destinato ad arredo temporaneo, quindi non assimilabile a una nuova costruzione e non soggetto alle distanze legali dal confine. La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è stata reputata inammissibile perché non è utilizzabile per far valere errori di diritto o di giudizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto incontestato e decisivo, non un errore di diritto o di valutazione.
Il rimedio revocatorio contro le sentenze o ordinanze della Cassazione è circoscritto ai casi di errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
Le distanze legali tra costruzioni rilevano solo se il manufatto è qualificabile come costruzione soggetta alla relativa disciplina.
art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001
L'installazione di manufatti leggeri e strutture assimilate integra intervento di nuova costruzione solo se non diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee.
La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è possibile la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro provvedimenti della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, cioè per una svista immediatamente rilevabile dagli atti che abbia indotto a supporre o negare un fatto decisivo e incontestato.
- Non è consentito utilizzare la revocazione per censurare la qualificazione giuridica del fatto, l'interpretazione delle norme o la valutazione delle risultanze istruttorie: tali doglianze integrano errori di diritto o di giudizio, non errori revocatori.
- Un manufatto leggero, rimovibile e privo di autonoma cubatura può essere escluso dalla nozione di nuova costruzione e, conseguentemente, dalla disciplina delle distanze legali, quando sia funzionale ad arredo temporaneo e non a soddisfare esigenze non meramente temporanee.
- La revocazione non può essere costruita come un surrogato del ricorso ordinario per cassazione o come un mezzo per ottenere un nuovo esame del merito già definito.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze economiche aggravate previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
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