Cassazione Civile, Ordinanza n. 20661/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una lavoratrice volta ad accertare l'illegittimità dei contratti di lavoro intermittente stipulati con la società datrice, con conseguente richiesta di conversione dei rapporti in lavoro subordinato a tempo indeterminato e di pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che la mancata sussistenza del requisito dell'età fosse irrilevante e che, comunque, per l'ipotesi concreta non fosse prevista la conversione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 13 del d.lgs. 81/2015, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato l'ipotesi soggettiva legittimante il lavoro intermittente come alternativa a quella oggettiva; (2) violazione dell'art. 14 del d.lgs. 81/2015 e vizio motivazionale, per avere omesso di considerare che il difetto di valutazione dei rischi sarebbe stato ostativo alla validità del contratto intermittente e avrebbe dovuto determinare la conversione in rapporto a tempo indeterminato. La società datrice ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui i presupposti del contratto di lavoro intermittente previsti dall'art. 13 del d.lgs. 81/2015 sono alternativi e non cumulativi: la discontinuità dell'attività e l'età del lavoratore integrano due distinte ipotesi legittimanti. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile per novità della questione relativa all'omessa valutazione dei rischi, non risultando dimostrato che tale profilo fosse stato ritualmente dedotto nei gradi di merito; in ogni caso lo ha ritenuto infondato, affermando che la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, pur costituendo violazione normativa, non determina la conversione del rapporto di lavoro intermittente in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma solo gli effetti caducatori non retroattivi di cui all'art. 2126 c.c., in assenza di diversa previsione di legge. Le spese sono state compensate per la formazione in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale decisivo; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I presupposti che legittimano il contratto di lavoro intermittente sono alternativi: età del lavoratore e discontinuità dell'attività non devono necessariamente concorrere.
La questione del difetto di valutazione dei rischi è stata prospettata come causa di invalidità del contratto intermittente.
La mancata adozione del documento di valutazione dei rischi integra una violazione normativa che non comporta, di per sé, conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
È esclusa la nullità parziale del contratto quale effetto della mancata valutazione dei rischi nel contratto intermittente.
Alla nullità consegue un effetto caducatorio non retroattivo, in assenza di diversa previsione di legge.
La Corte richiama la motivazione di un precedente conforme senza ripeterne analiticamente le argomentazioni.
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro intermittente, i requisiti legittimanti previsti dalla legge possono essere alternativi e non necessariamente cumulativi, quando il testo normativo configura distinte ipotesi abilitative.
- La deduzione in cassazione di un profilo di invalidità non trattato dalla sentenza impugnata è inammissibile se la parte non dimostra che la questione sia stata ritualmente proposta nei gradi di merito.
- La violazione dell'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi non comporta automaticamente la conversione del rapporto di lavoro intermittente in rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.
- Quando la nullità colpisce il contratto di lavoro ma la legge non prevede una diversa sanzione, gli effetti possono essere non retroattivi ai sensi dell'art. 2126 c.c., senza trasformazione del rapporto nel tipo contrattuale invocato dal lavoratore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20559/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20563/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20568/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →