Cassazione Civile, Ordinanza n. 09766/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un dipendente dell'INPS, già condannato dalla giurisdizione contabile a titolo di danno erariale per avere istruito pratiche pensionistiche con gravi irregolarità e per avere consentito il riconoscimento illegittimo di periodi contributivi e di trattamenti pensionistici o di maggiorazioni indebite, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte dei conti d'appello. Con l'unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 28 Cost., nonché degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990, sostenendo che la Corte dei conti avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente funzioni istruttorie e di verifica proprie del responsabile del procedimento, pur in assenza di un formale conferimento di tali poteri. Secondo il ricorrente, egli svolgeva solo mansioni impiegatizie materiali di fascicolazione, sicché mancava un effettivo rapporto di servizio idoneo a radicare la responsabilità amministrativa e, di riflesso, la giurisdizione contabile; il danno sarebbe stato eventualmente imputabile solo al soggetto titolare del potere di manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero non la giurisdizione, ma il merito dell'accertamento compiuto dalla Corte dei conti sulla concreta esistenza del rapporto di servizio, sulle mansioni effettivamente svolte, sulla colpa grave, sul nesso causale e sulla ripartizione interna delle responsabilità. Ha quindi affermato che il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende agli errores in iudicando. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese in favore dell'INPS, mentre non è stata posta condanna alle spese nei confronti del Procuratore generale contabile, considerato parte solo in senso formale. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma fondativa della responsabilità amministrativa per danno erariale, ma le doglianze sul suo errato impiego sono state ritenute dirette al merito e non alla giurisdizione
art. 28 Cost.
evocato dal ricorrente per sostenere il collegamento tra responsabilità del dipendente pubblico e poteri esercitati, senza rilievo sul piano del riparto di giurisdizione
richiamati per sostenere che i poteri istruttori e di verifica spettassero al responsabile del procedimento; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione concreta attenga al merito
art. 111, ottavo comma, Cost.
posto a fondamento del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ma interpretato nel senso che consente solo il controllo sui limiti esterni della giurisdizione
indicato come base della trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie per danno erariale, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste quando il fatto dedotto sia riconducibile a un rapporto di servizio o di impiego con la pubblica amministrazione e a una gestione di risorse pubbliche; l'accertamento in concreto dell'effettiva esistenza di tale rapporto appartiene però al merito.
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è proponibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione e consente il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione, non degli errores in iudicando o del modo in cui il giudice contabile ha ricostruito fatti, mansioni e nesso causale.
- La contestazione secondo cui il dipendente pubblico avrebbe svolto soltanto attività materiale e non funzioni istruttorie o di verifica, quando diretta a censurare la qualificazione data dal giudice contabile ai fatti e alle attribuzioni effettive, non integra un vizio di giurisdizione ma una doglianza sul merito.
- L'assenza di un formale provvedimento di attribuzione di poteri istruttori non esclude di per sé la responsabilità amministrativa se il giudice di merito accerta che il soggetto, in concreto inserito nell'organizzazione pubblica, abbia partecipato con condotta gravemente colposa alla gestione dell'attività amministrativa da cui è derivato il danno.
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