Cassazione Civile, Ordinanza n. 17738/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (persona offesa)
La controversia
La controversia nasce da un articolo pubblicato su una testata online, relativo a un episodio avvenuto a una sagra locale, nel quale veniva attribuito a un esponente politico l'uso abusivo di un'auto blu e si sosteneva che il veicolo fosse in realtà nella disponibilità del nipote, allora vicepresidente della Regione Campania. La persona indicata nell'articolo ha agito per diffamazione, ottenendo in primo grado e in appello la condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno, la riduzione dell'importo originariamente liquidato e, per la sola giornalista, l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 12 l. stampa. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul diritto di critica, deducendo che la Corte d'appello aveva escluso ingiustamente l'esimente del diritto di critica politica e aveva erroneamente negato la verità, anche putativa, dei fatti narrati; 2) violazione delle norme sul danno non patrimoniale, sostenendo che la prova del danno e del nesso causale fosse stata ritenuta solo presuntivamente senza adeguata allegazione e prova da parte dell'attore; 3) violazione dei principi in tema di rimozione degli articoli dagli archivi telematici, lamentando che la cancellazione dall'archivio digitale costituisse indebita manomissione della memoria storica; 4) violazione dell'art. 12 l. n. 47/1948, contestando la sanzione pecuniaria irrogata alla giornalista sul presupposto che essa richiederebbe un preventivo accertamento del reato e del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato l'insussistenza dell'esimente del diritto di critica per difetto di verità, anche putativa, e per la finalità meramente lesiva dell'onore della persona; ha reputato corretta la motivazione sulla sussistenza del danno non patrimoniale e sulla sua liquidazione equitativa, con riduzione dell'importo; ha ritenuto legittima la rimozione degli articoli dagli archivi online, poiché la notizia era stata giudicata diffamatoria e, quindi, non operava la prevalenza dell'interesse alla conservazione; ha infine confermato la sanzione pecuniaria ex art. 12 l. stampa applicata alla sola giornalista, rilevando che tale sanzione si aggiunge al risarcimento e presuppone gli elementi costitutivi della diffamazione, ma non può essere comminata alla società editrice, mentre può gravare sull'autore della pubblicazione responsabile del reato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti con distrazione in favore del difensore del controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
richiamato come fondamento del diritto di critica, ma ritenuto non idoneo a scriminare le espressioni in concreto utilizzate per difetto dei presupposti della critica legittima
richiamato ai fini della responsabilità aquiliana da diffamazione e del risarcimento del danno
richiamato quale possibile esimente, ma escluso perché non ricorrevano i presupposti del legittimo esercizio del diritto di critica
richiamato come norma incriminatrice della diffamazione, ritenuta integrata dalla condotta pubblicistica
richiamato nel motivo di ricorso, ma non accolto; la sentenza conferma la tutela della reputazione contro la pubblicazione diffamatoria
richiamato ai fini della verifica del nesso tra fatto illecito e conseguenze risarcibili
richiamato quale base del danno non patrimoniale da lesione della reputazione
la sanzione pecuniaria per diffamazione a mezzo stampa si aggiunge al risarcimento, presuppone la sussistenza degli elementi del reato e può essere applicata al soggetto ritenuto responsabile della diffamazione, non alla società editrice per sola responsabilità editoriale
richiamato per escludere il concorso doloso del direttore responsabile, pur potendo rilevare l'omesso controllo
richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore del controricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per attestare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il diritto di critica, anche politica, non opera automaticamente: richiede comunque un nucleo di verità del fatto narrato, almeno nella forma della verità putativa, e deve essere esercitato con finalità critico-valutative, non come mero strumento di discredito personale.
- La verità putativa non è configurabile quando l'autore dell'articolo abbia fatto ricorso a fonti insufficienti o inattendibili e non abbia svolto un'adeguata verifica ulteriore dei fatti, anche mediante ricerca della versione dell'interessato e consultazione di fonti documentali disponibili.
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale alla reputazione può essere desunto e quantificato tenendo conto della diffusione del mezzo, della capacità di propagazione della notizia e del contesto concreto, con liquidazione equitativa motivata.
- La rimozione dagli archivi telematici può essere disposta quando la notizia originaria sia stata ritenuta illecita o diffamatoria; in tal caso non prevale l'interesse alla conservazione storica della notizia pubblicata illecitamente.
- La sanzione pecuniaria prevista per la diffamazione a mezzo stampa si aggiunge al risarcimento del danno, presuppone la ricorrenza degli elementi della diffamazione e può essere irrogata al soggetto personalmente responsabile della pubblicazione offensiva, non per il solo ruolo editoriale o di controllo omesso.
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