Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31558/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguardava venti avvisi di accertamento per TARSU relativi agli anni 2005-2009, emessi in relazione a un fabbricato sito in Palermo. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del Comune e rigettato l'appello incidentale della società, dichiarando legittimi gli avvisi per alcuni anni. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in corso di causa ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali, di avere integralmente pagato il debito risultante dalla cartella successiva e di avere rinunciato al ricorso per cassazione. Il Comune è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dai difensori e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, richiamando il principio secondo cui la rinuncia in cassazione non ha natura accettizia e produce estinzione anche senza accettazione della controparte. Ha altresì precisato che non vi era spazio per la condanna alle spese, poiché la controparte era rimasta intimata, e ha escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, poiché il caso non rientrava nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma in quella di cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura di atto accettizio.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale e correttamente sottoscritta e notificata, è rituale ed efficace.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Se la controparte del rinunciante è rimasta intimata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.