Cassazione Civile, Ordinanza n. 31558/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava venti avvisi di accertamento per TARSU relativi agli anni 2005-2009, emessi in relazione a un fabbricato sito in Palermo. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello del Comune e rigettato l'appello incidentale della società, dichiarando legittimi gli avvisi per alcuni anni. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in corso di causa ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali, di avere integralmente pagato il debito risultante dalla cartella successiva e di avere rinunciato al ricorso per cassazione. Il Comune è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla parte e dai difensori e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, richiamando il principio secondo cui la rinuncia in cassazione non ha natura accettizia e produce estinzione anche senza accettazione della controparte. Ha altresì precisato che non vi era spazio per la condanna alle spese, poiché la controparte era rimasta intimata, e ha escluso l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, poiché il caso non rientrava nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso ma in quella di cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata.
Norme richiamate
prima dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è rituale se avviene prima dell'adunanza camerale
sottoscritta dalla parte e dai suoi difensori ed è stata notificata alla controparte
la rinuncia è valida se sottoscritta e notificata alla controparte
art. 46 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato dalla parte per la richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese in relazione alla definizione agevolata
art. 6 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193
richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi esattoriali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato ordinario dovuto per il ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura di atto accettizio.
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale e correttamente sottoscritta e notificata, è rituale ed efficace.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere conseguente a definizione agevolata, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Se la controparte del rinunciante è rimasta intimata, la Corte può non provvedere sulle spese di lite.
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