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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32974/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una società agricola, ammessa a un contributo quinquennale previsto da regolamenti comunitari per la ristrutturazione di muretti a secco, che aveva percepito le prime due annualità ma non le successive. La regione, dopo una verifica svolta in relazione a fatti oggetto anche di procedimento penale a carico dell’amministratore, aveva adottato un provvedimento di decadenza e restituzione dei contributi, fondato su asserita differenza superiore al 20% tra superficie dichiarata e accertata e su mancata salvaguardia del paesaggio naturale. La società ha chiesto in sede civile la disapplicazione di tale provvedimento e il pagamento delle annualità residue. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: mancato esame delle risultanze e delle argomentazioni della sentenza penale di assoluzione; violazione della disciplina comunitaria sulla compatibilità dei regimi di aiuto; erronea esclusione dell’efficacia del giudicato penale ex artt. 652 e 654 c.p.p.; errata valorizzazione del verbale del Corpo Forestale poi annullato; illegittimità del controllo regionale perché non a campione e svolto oltre il periodo di impegno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per doppia conforme, le censure di omesso esame dei fatti decisivi. Ha escluso l’efficacia vincolante della sentenza penale nel giudizio civile: l’art. 652 c.p.p. opera solo nel giudizio promosso dal danneggiato e l’art. 654 c.p.p. richiede la coincidenza soggettiva delle parti, non ricorrente nel caso. Ha inoltre affermato che il giudice civile non è tenuto a esaminare come fonte del proprio convincimento le prove acquisite nel processo penale, dovendo compiere un autonomo accertamento. Quanto alla doglianza sui vizi del procedimento di decadenza, l’ha ritenuta infondata perché l’atto di decadenza dei contributi, una volta attribuiti, ha natura privatistica e non è soggetto ai principi dei vizi dell’atto amministrativo. La Corte ha anche osservato che la sentenza impugnata aveva comunque valorizzato gli accertamenti della commissione tecnica e che, secondo la nota ministeriale richiamata, le superfici a bosco erano eleggibili solo previa modifica e approvazione del piano di sviluppo rurale, circostanza non verificatasi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di ricorso sono state esaminate solo nei limiti dei vizi processuali e di violazione di legge; il vizio motivazionale è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato omissioni decisorie rilevanti tali da fondare l’accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non ha accolto le censure sulla ripartizione dell’onere probatorio.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non lo ha ritenuto applicabile al caso deciso.

  • art. 652 c.p.p.

    La sentenza assolutoria irrevocabile esplica efficacia nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio solo se promosso dal danneggiato; la società non poteva avvalersene.

  • art. 654 c.p.p.

    L’efficacia della sentenza penale negli altri giudizi civili richiede la perfetta coincidenza delle parti tra processo penale e civile, requisito mancante.

  • art. 5 del d.m. 27 marzo 1998, n. 159

    Invocato dalla ricorrente per contestare la decadenza; la Corte ha escluso che potessero farsi valere vizi formali del controllo come se si trattasse di un atto amministrativo in autotutela.

  • art. 10 del reg. CEE n. 746/1996

    Richiamato per sostenere la compatibilità dei regimi di aiuto; la Corte ha riportato il passaggio della sentenza impugnata secondo cui le superfici a bosco erano eleggibili solo previa modifica e approvazione del piano di sviluppo rurale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come base della domanda risarcitoria/restitutoria; la Corte non ha riconosciuto l’operatività del giudicato penale in funzione della pretesa azionata.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato in relazione al valore probatorio del verbale del Corpo Forestale; la doglianza è stata ritenuta non decisiva.

  • art. 3 del d.m. n. 159 del 1998

    Richiamato per contestare modalità e tempi del controllo; la Corte ha escluso che tali violazioni fossero rilevanti, qualificando la decadenza come atto di natura privatistica.

  • art. 5, comma 6, del d.m. n. 159 del 1998

    Invocato unitamente all’art. 3 del decreto per censurare il controllo regionale; la Corte ha disatteso la censura.

  • art. 1 della circolare del Ministero delle Politiche Agricole 7 aprile 1999, n. 3

    Richiamato per sostenere che i controlli dovessero essere a campione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La condanna al rigetto comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La sentenza penale di assoluzione non fa stato nel giudizio civile se la pretesa non è proposta dal danneggiato o se manca la perfetta coincidenza soggettiva tra i giudizi richiesta dall’art. 654 c.p.p.
  • Nel sistema processuale italiano vige l’autonomia tra giudizio penale e civile: il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e non è vincolato alle prove o alle valutazioni del processo penale, salvo i casi di efficacia tipizzata del giudicato penale.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Il provvedimento di decadenza da contributi già attribuiti, quando fondato sull’asserito inadempimento del beneficiario, ha natura privatistica e non è sindacabile con i parametri propri dei vizi dell’atto amministrativo.
  • La parte che contesta il recupero di contributi pubblici deve dimostrare in modo specifico l’insussistenza dei presupposti di decadenza; non è sufficiente invocare genericamente il contenuto di atti o sentenze penali se questi non sono efficaci nel giudizio civile.
  • Quando il giudice di merito valorizza una pluralità di elementi istruttori autonomi, la censura diretta contro uno solo di essi non è decisiva se gli altri sono idonei a sorreggere la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoContenzioso tributario
RamiProcesso civileObbligazioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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