Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24531/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno 2014. Il consorzio aveva chiesto il rimborso dell'IVA assolta su fatture per consulenze rese nella fase preparatoria di un progetto regionale di sviluppo e promozione turistica. La CTP aveva accolto il ricorso del consorzio e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo detraibile/rimborsabile l'IVA perché riferita ad attività preparatorie connesse all'attività d'impresa programmata, pur in assenza di operazioni attive e nonostante la successiva cessazione dell'attività. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) improponibilità originaria della domanda di rimborso per difetto di legitimatio ad causam, perché il consorzio era già stato cancellato dal registro delle imprese prima della notifica del ricorso e del diniego, con conseguente estinzione dell'ente e mancanza di legittimazione del liquidatore; 2) violazione delle norme IVA e dell'art. 2697 c.c., per non avere la CTR verificato l'effettiva connessione tra attività preparatorie e attività d'impresa programmata, né l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla contribuente.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Rileva che la cancellazione del consorzio dal registro delle imprese aveva determinato l'estinzione dell'ente prima della proposizione del ricorso introduttivo, con conseguente difetto originario di capacità processuale e di legittimazione attiva del liquidatore. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato da soggetto già estinto, la domanda era improponibile sin dall'origine. La sentenza impugnata viene quindi cassata senza rinvio, perché non poteva essere validamente introdotto il giudizio. Le spese dell'intero processo sono compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione dell'ente, con perdita della capacità di stare in giudizio; tale effetto opera anche per i consorzi con attività esterna.

  • art. 2612 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla struttura e rappresentanza del consorzio, in collegamento al difetto di legittimazione successivo all'estinzione.

  • art. 81 c.p.c.

    Nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio se non nei casi espressamente previsti; la legitimatio ad causam va verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando emerge un vizio processuale originario insanabile che impone l'eliminazione della decisione impugnata senza ulteriore prosecuzione del processo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del processo tributario e alla legittimazione processuale delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato quale parametro dei motivi di ricorso: nullità processuale per il primo motivo e violazione di legge per il secondo.

  • art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003

    Ha modificato l'art. 2495 c.c., rendendo la cancellazione dal registro delle imprese causa di immediata estinzione della società.

  • art. 4, 19, 30, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati per sostenere la necessaria connessione tra attività preparatoria e attività d'impresa ai fini della detrazione/rimborso IVA.

  • art. 168 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato quale fonte eurounitaria del diritto alla detrazione IVA, subordinato ai presupposti di legge e al nesso con operazioni imponibili/preparatorie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare la connessione tra spese IVA e attività economica programmata grava sul contribuente che chiede il rimborso.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese

    La norma differisce gli effetti dell'estinzione solo a favore dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori/riscossori per tributi e contributi; non consente all'ente estinto di proporre azioni di rimborso.

Massime di principio

  • La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese comporta, salvo diverse previsioni applicabili, l'immediata estinzione del soggetto e la conseguente perdita della capacità processuale, con difetto di legittimazione dell'ex rappresentante a proporre o proseguire il giudizio.
  • Nel processo tributario la legitimatio ad causam è un presupposto preliminare e va verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado; se il ricorso è stato proposto da soggetto già estinto, il giudizio è originariamente improponibile.
  • Quando il vizio attiene all'inesistenza o estinzione originaria della parte ricorrente, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, poiché non vi è spazio per ulteriori accertamenti sul merito della pretesa fiscale.
  • La disciplina che differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria opera in funzione di tutela dell'erario e degli enti impositori/riscossori, e non attribuisce all'ente estinto una nuova capacità di agire per ottenere rimborsi.
  • In tema di IVA, chi richiede il rimborso deve allegare e provare la concreta connessione tra costi sostenuti in fase preparatoria e attività economica programmata; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo resta assorbito dall'improponibilità originaria del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.