Cassazione Civile, Ordinanza n. 35550/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario TIA)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento TIA relativi agli anni 2006-2009, emessi per conto di un Comune nei confronti di una società operante in ambito produttivo. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva respinto l’appello, ma con una motivazione ritenuta incoerente rispetto al dispositivo e comunque erronea nella regolazione della tariffa e delle sanzioni. La società ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, perché la CTR aveva affermato che spettava solo una riduzione della quota variabile per i rifiuti smaltiti in proprio, ma avrebbe poi confermato integralmente la decisione di primo grado; 2) violazione della disciplina sui rifiuti e della normativa tariffaria comunale, sostenendo che la contribuente non aveva provato, mediante modelli MUD, la natura di rifiuti speciali e che comunque non poteva essere riconosciuta un’esenzione totale, ma solo una riduzione correlata alla quantità effettivamente avviata al recupero; 3) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie, contestando l’esclusione delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, per i rifiuti speciali assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore, non può mai parlarsi di esenzione totale dalla TIA: al più spetta una riduzione tariffaria proporzionata alla quantità effettivamente recuperata, con onere del contribuente di provarne l’avviamento al recupero mediante idonea documentazione, non necessariamente tramite MUD. Ha inoltre ritenuto viziata la motivazione sulla non applicazione delle sanzioni, perché l’oggettiva incertezza normativa richiede un’analisi effettiva del dato normativo e della sua univoca o non univoca interpretazione, non bastando un generico richiamo a difficoltà applicative.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente.
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, violata secondo il ricorrente ma poi assorbita.
artt. 21 e 49 D.Lgs. n. 22/1997
La Corte li richiama per affermare che, per i rifiuti speciali assimilati avviati a recupero dal produttore, può operare una riduzione tariffaria ma non una esenzione totale.
Richiamato per distinguere la riduzione della superficie tassabile prevista per rifiuti speciali non assimilati dalla riduzione tariffaria dovuta nei casi di rifiuti assimilati avviati al recupero.
artt. 5 e 23 Regolamento TIA Comune di Capannori
Richiamati dal ricorrente come disciplina locale della tariffa e delle riduzioni/esenzioni.
Delibera Comunale n. 28/2004
Richiamata dal ricorrente come atto applicativo della disciplina tariffaria locale.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova, posto a carico del produttore dei rifiuti ai fini della riduzione tariffaria.
Richiamato nel terzo motivo come disposizione sanzionatoria tributaria.
Richiamato per l’esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità per sanzioni e cause di non punibilità.
art. 39 Regolamento TIA Comune di Capannori
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina locale delle sanzioni o degli adempimenti.
La Corte lo richiama come base dell’esclusione della responsabilità amministrativa tributaria in caso di oggettiva incertezza normativa.
Massime di principio
- Per i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, se il produttore li avvia direttamente al recupero, non si determina un’esenzione totale dalla tariffa, ma solo una riduzione della parte variabile commisurata in concreto alla quantità effettivamente recuperata.
- L’onere di provare l’avviamento al recupero dei rifiuti e, quindi, il diritto alla riduzione tariffaria, grava sul contribuente e può essere assolto con documentazione idonea, come il formulario di identificazione dei rifiuti o altra attestazione di operatori autorizzati; non è necessario, in via esclusiva, il modello MUD.
- Nella TIA la quota fissa è sempre dovuta per intero in quanto destinata a coprire i costi essenziali del servizio, mentre la quantità di rifiuti concretamente prodotti o il servizio effettivamente reso possono incidere solo sulla quota variabile.
- L’esenzione dalle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa presuppone un effettivo esame del dato normativo e la dimostrazione dell’impossibilità di individuare con sicurezza la regola applicabile; non basta un generico richiamo a difficoltà interpretative o alla sola esistenza di una norma regolamentare interna.
- L’incertezza normativa oggettiva va valutata in base a parametri obiettivi e al grado di univocità della disciplina, non alla mera soggettiva difficoltà del contribuente o dell’Ufficio.
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