Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle entrate)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 relativo a Irpef, addizionali, Irap, Iva e sanzioni. In primo grado la domanda del contribuente era stata accolta solo parzialmente, con riduzione del reddito accertato ed esclusione della ripresa Irap. In appello la decisione era stata confermata in parte inammissibile e in parte infondata. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 6948/2025 di rigetto. Contro tale ordinanza è stata poi proposta revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. con due motivi: (1) si deduce un errore revocatorio della Corte nell’avere respinto l’istanza di cessazione della materia del contendere, ritenendo erroneamente che essa si fondasse sulla pendenza di altri ricorsi relativi al medesimo debito d’imposta, mentre secondo il ricorrente i giudizi pendenti riguardavano un diverso atto (TF31IPPN01033/2016) e un diverso debito rideterminato dall’Agenzia dopo la sentenza di primo grado; (2) si deduce un ulteriore errore revocatorio nel rigetto del quinto motivo del precedente ricorso per cassazione, relativo alla pretesa violazione delle norme sul contraddittorio e sulla sanatoria dell’avviso per tributi armonizzati, assumendo che la Corte avesse erroneamente sovrapposto il tentativo di conciliazione al contraddittorio endoprocedimentale, mentre il primo sarebbe stato successivo, e non preventivo, all’emissione dell’atto impugnato.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi di revocazione inammissibili perché diretti, in sostanza, a censurare la valutazione e l’interpretazione degli atti processuali e delle questioni giuridiche già esaminate nella precedente ordinanza, e non un errore di fatto revocatorio immediatamente percepibile dagli atti. In particolare, ha ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva, decisiva, non controversa e rilevabile ictu oculi dal raffronto tra sentenza e atti, non potendo riguardare errori di giudizio, di interpretazione o di valutazione giuridica. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna del ricorrente alle spese e richiamo al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto consistito in una svista percettiva decisiva, desumibile immediatamente dagli atti e non investente questioni già controverse o valutazioni giuridiche.
La revocazione delle decisioni della Cassazione resta confinata all’errore di fatto revocatorio, non potendo trasformarsi in un nuovo giudizio di legittimità sul merito delle valutazioni compiute.
Nel motivo revocatorio era evocato per contestare la precedente affermazione sulla sanatoria dell’avviso, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse un profilo di diritto, non un errore percettivo.
art. 48-bis, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nella censura relativa al contraddittorio e alla conciliazione, ma la Corte ha ritenuto la questione estranea all’errore revocatorio.
art. 21-octies, L. n. 241/1990
Invocato per sostenere la nullità dell’avviso in assenza di contraddittorio, ma la Corte ha escluso che la relativa doglianza potesse essere veicolata come errore di fatto revocatorio.
artt. 41, 47 e 48 CEDU
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, senza che ciò mutasse la natura di errore di giudizio della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo in contrasto immediato e oggettivo con gli atti di causa, senza che occorrano valutazioni interpretative.
- Non integra errore di fatto revocatorio la critica alla lettura degli atti di parte, alla motivazione della decisione o alla qualificazione giuridica dei fatti, perché tali censure attengono all’errore di giudizio.
- Se la circostanza dedotta è stata oggetto di discussione tra le parti o ha richiesto un apprezzamento interpretativo del materiale processuale, la relativa doglianza non è proponibile con il rimedio revocatorio.
- La revocazione delle decisioni della Cassazione non può essere utilizzata per riproporre questioni già esaminate in sede di legittimità, anche quando si prospetti come "svista" una diversa lettura del quadro processuale.
- Nel giudizio tributario, la deduzione di violazioni sul contraddittorio endoprocedimentale o sulla sanatoria dell’atto impositivo, se implica valutazioni di diritto sulla sequenza procedimentale, non costituisce di per sé errore revocatorio.
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