Ordinanza n. 312/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -dell’atto di diffida prot. n. 9158 del 22.5.2024, mediante il quale l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, ha diffidato il ricorrente ad eseguire la demolizione di una scala esterna di accesso all’immobile di sua proprietà; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguenziale, anche di data e contenuto sconosciuti, comunque lesivo della posizione del ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.2.2025: dell’ordinanza di demolizione n. 3 del 4.12.2024, notificata il successivo giorno 10.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida alla demolizione e successiva ordinanza di demolizione di una scala esterna, adottate ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato dapprima la diffida comunale alla demolizione di una scalinata esterna di accesso al proprio immobile e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione n. 3 del 4 dicembre 2024. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004, del d.m. 2 marzo 2018, della l. 241/1990, dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017 e dell’art. 97 Cost., nonché violazione del principio di leale collaborazione, eccesso di potere, carenza istruttoria e motivazionale, contraddittorietà, sviamento e genericità. La questione centrale, ai fini della verificazione disposta nel giudizio, riguarda l’esatta ricostruzione delle vicende relative all’area su cui insiste la scalinata e, in particolare, se essa ricada su suolo comunale oppure costituisca pertinenza dell’immobile del ricorrente. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre contestato l’idoneità dei verificatori individuati, ha chiesto precisazioni sull’oggetto dell’incarico e la partecipazione di propri tecnici alle operazioni istruttorie.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né i motivi aggiunti. Ha ritenuto necessario sostituire il verificatore precedentemente individuato, revocando l’incarico al Presidente dell’Ordine degli architetti di Campobasso, poiché il medesimo aveva rappresentato di svolgere ancora un incarico di progettista e direttore dei lavori per il Comune di Larino, parte resistente, circostanza dalla quale non poteva escludersi un potenziale conflitto di interessi. In applicazione di un criterio prudenziale, il Collegio ha affidato la verificazione, sui medesimi quesiti già formulati, al Presidente dell’Ordine degli ingegneri di Isernia, con facoltà di delega a un tecnico qualificato dello stesso Ordine. Il verificatore dovrà depositare una relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il Comune e il ricorrente dovranno essere avvertiti delle operazioni almeno cinque giorni prima e potranno parteciparvi mediante propri consulenti tecnici di fiducia. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027, revocando la precedente fissazione del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
“di demolire e di ridurre in pristino”
È la disposizione indicata dal Comune quale base giuridica della diffida e dell’ordinanza di demolizione; la presente ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale, limitandosi a disporre un accertamento tecnico sulla titolarità dell’area interessata.
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza che la presente ordinanza ne esamini nel merito l’applicazione.
d.m. 2 marzo 2018
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza decisione sul merito.
Richiamata dal ricorrente per vizi procedimentali e motivazionali, senza esame definitivo nella presente fase istruttoria.
d.P.R. 31/2017, Allegato A, art. 2, comma 1
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza esame nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza decisione definitiva nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Quando il verificatore nominato dal giudice amministrativo svolge contestualmente un incarico professionale per l’amministrazione parte resistente, tale circostanza può integrare un potenziale conflitto di interessi o una grave ragione di convenienza, rendendo opportuno, in via prudenziale, revocare l’incarico e nominare un diverso verificatore.
- La verificazione tecnica può essere disposta per accertare la titolarità pubblica o privata dell’area sulla quale insiste l’opera oggetto di una misura repressiva edilizia, attraverso la ricostruzione delle vicende dell’area e l’analisi della documentazione amministrativa, tecnica e negoziale pertinente.
- Le parti devono essere preavvertite delle operazioni di verificazione con congruo anticipo e possono parteciparvi mediante consulenti tecnici di fiducia, così da garantire il contraddittorio nell’attività istruttoria.
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