Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Venezia, Sezione Lavoro, n. 798/2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice civile, che comportava l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso: la ricorrente non ha provato di avere notificato il titolo esecutivo al Ministero presso la sua sede reale, individuata nel domicilio digitale dell’amministrazione, ossia nell’indirizzo PEC estratto dai Registri di Giustizia. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, le amministrazioni statali dispongono di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; prima della scadenza di tale termine il creditore non può procedere all’esecuzione forzata né notificare il precetto. Secondo il giudice, tale spatium deliberandi rileva anche quale condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, sicché deve risultare la notificazione del titolo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale. La notificazione presso l’organo incaricato per legge della difesa in giudizio non è sufficiente a far decorrere utilmente il termine.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Rilevata d’ufficio la questione relativa alla mancata prova della notificazione del titolo esecutivo al Ministero presso la sua sede reale, ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie o documenti esclusivamente su tale questione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. L’ordinanza, pertanto, ha natura interlocutoria e istruttoria e non stabilisce ancora l’inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di centoventi giorni opera anche ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per obblighi pecuniari nei confronti delle amministrazioni statali. Il termine presuppone la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, individuata nel domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine di 20 (venti) giorni [...] per la presentazione di memorie o documenti vertenti esclusivamente su tale questione rilevata d’ufficio
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie o documenti sulla questione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme dovute da un’amministrazione statale in forza di un titolo esecutivo, la preventiva decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità dell’azione.
- Il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, individuata nel domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia.
- La notificazione del titolo esecutivo all’organo incaricato per legge del patrocinio dell’amministrazione nel successivo giudizio esecutivo non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione e non consente, da sola, la decorrenza utile dello spatium deliberandi.
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
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