Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale di un pontile, con diffida al ripristino dello stato dei luoghi e imposizione del divieto di accesso al pontile
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dal disciplinare e dal decreto di concessione demaniale, contestando gli atti istruttori e i pareri posti a fondamento della decadenza, nonché la diffida al ripristino e le prescrizioni relative alla sicurezza del pontile. Dalla motivazione cautelare emerge che la controversia riguarda lavori eseguiti sul pontile, qualificabili dalla ricorrente come interventi di manutenzione e oggetto di richieste di autorizzazione rivolte al Comune. Il capitolato pone a carico del concessionario la manutenzione del pontile, compresa la sostituzione dei componenti deteriorati, senza preventiva richiesta al Comune salvo attività genericamente definite complesse. Il giudice ha rilevato l’incertezza circa la riconducibilità dei lavori a interventi complessi o di manutenzione straordinaria pesante e circa il nesso tra i lavori eseguiti e la rottura dell’assito, considerato che il pontile era stato interessato da violenti eventi atmosferici e sottoposto a due sopralluoghi della polizia locale. È stato comunque evidenziato che il concessionario resta tenuto a garantire la sicurezza del pontile e a rispondere dei danni a persone o cose secondo il capitolato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso i provvedimenti impugnati. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nell’incertezza, allo stato degli atti, sia sulla qualificazione dei lavori come interventi complessi e quindi soggetti a preventiva autorizzazione, sia sull’effettiva imputabilità al concessionario della rottura dell’assito, potenzialmente riconducibile anche agli eventi atmosferici. Il giudice ha tuttavia precisato che permane a carico del concessionario l’obbligo di garantire la sicurezza del pontile e di tenere indenne l’amministrazione dalle responsabilità derivanti dall’uso dello stesso. Il periculum in mora è stato riconosciuto nelle rilevanti ricadute economiche e occupazionali derivanti dalla decadenza della concessione. È stata fissata l’udienza pubblica per il 3 marzo 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 47 codice della navigazione
Richiamato quale base normativa del provvedimento amministrativo di decadenza dalla concessione demaniale; la legittimità della decadenza non è stata definita nel merito in questa fase cautelare.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale e per la sospensione dei provvedimenti impugnati.
art. 4 del capitolato prestazionale
spetta al concessionario l’onere della manutenzione del pontile
La manutenzione ordinaria, inclusa la costante manutenzione dell’assito e la sostituzione dei componenti deteriorati, non richiede preventiva richiesta al Comune, salvo attività complesse; resta incerta la qualificazione dei lavori concretamente eseguiti.
art. 10 del capitolato prestazionale
rispondere di ogni danno arrecato a persone e/o cose, lasciando in ogni caso sollevata ed indenne l’amministrazione comunale ed i funzionari della stessa da ogni responsabilità
Pone a carico del concessionario l’obbligo di garantire la sicurezza del pontile e di rispondere dei danni derivanti dal suo esercizio o utilizzo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di decadenza da una concessione può essere disposta quando risulti non sufficientemente certo, allo stato degli atti, che le attività contestate rientrino tra gli interventi complessi soggetti a preventiva autorizzazione anziché nella manutenzione ordinaria posta contrattualmente a carico del concessionario.
- Quando l’amministrazione fonda la decadenza da una concessione su danni o deterioramenti del bene, il fumus può essere escluso o ritenuto sussistente in senso favorevole al concessionario se permane incertezza sul nesso causale tra i lavori eseguiti e il danno, anche in presenza di eventi atmosferici potenzialmente idonei a determinarlo.
- La sospensione cautelare di una decadenza concessoria può essere giustificata dal periculum in mora rappresentato dalle rilevanti conseguenze economiche e occupazionali connesse alla perdita della concessione.
- La sospensione del provvedimento di decadenza non esonera il concessionario dagli obblighi contrattuali autonomi di manutenzione e sicurezza del bene concesso né dalle responsabilità previste dal capitolato per i danni arrecati a persone o cose.
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