Ordinanza n. 1611/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 798/2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro n. 798/2025, avente efficacia esecutiva e contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro a loro favore. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione della possibile inammissibilità del ricorso, poiché dagli atti non risultava provata la notificazione del titolo esecutivo al Ministero debitore presso la sua sede reale, individuata nel domicilio digitale dell’amministrazione estratto dai Registri di Giustizia. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione dispone di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; tale termine rileva anche quale condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha ritenuto sussistenti seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso in ragione della mancata prova della notificazione della sentenza esecutiva al Ministero presso la sua sede reale. In applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie o documenti esclusivamente su tale questione rilevata d’ufficio. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
le Amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto
Il termine di centoventi giorni costituisce uno spatium deliberandi a favore dell’amministrazione e rileva anche quale condizione di ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Il termine decorre soltanto da una notificazione del titolo esecutivo effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, individuata nel relativo domicilio digitale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
termine di 20 (venti) giorni per la presentazione di memorie o documenti vertenti esclusivamente sulla questione rilevata d’ufficio
Quando il giudice rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve consentire alle parti di depositare memorie o documenti su tale questione prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale che impone a un’amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 rileva anche come condizione di ammissibilità dell’azione.
- Il termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, individuata nel domicilio digitale risultante dai Registri di Giustizia; la notificazione effettuata presso l’organo incaricato del patrocinio dell’amministrazione non sostituisce tale adempimento.
- La notificazione del titolo esecutivo deve consentire all’amministrazione debitrice di acquisire direttamente conoscenza della pretesa esecutiva, affinché lo spatium deliberandi sia effettivo e possa decorrere validamente.
- In presenza di un dubbio rilevato d’ufficio sull’ammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti limitati alla questione, prima di definire il giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 446/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1610/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 20 lug 2026Ordinanza n. 1698/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →