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Ordinanza

Ordinanza n. 1687/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1738/2025 pubblicata il 04/07/2025 (RG n. 8377/2024) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha, tra l’altro: - dichiarato la sussistenza di un abuso nella reiterazione dei contratti a termine; - condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente che liquida in € 11.419,95, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo; - condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente avv. Carlotta Persico.

Giustizia amministrativa202600453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza civile che aveva riconosciuto il danno da reiterazione abusiva di contratti a termine e liquidato le spese di lite con distrazione in favore del difensore

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro, che aveva dichiarato l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, condannato il Ministero al pagamento di euro 11.419,95, oltre interessi legali, e liquidato le spese di lite in euro 3.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha dedotto che le somme risarcitorie sarebbero state corrisposte soltanto parzialmente e ha chiesto il pagamento integrale del risarcimento e il saldo delle spese di lite. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva relativamente al capo sulle spese distratte, poiché il credito derivante dalla distrazione sorgerebbe direttamente in favore del difensore distrattario.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto, sulla base dell'art. 93 c.p.c. e dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, che il difensore in favore del quale siano state distratte le spese sia l'unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire per l'esecuzione del relativo capo della sentenza. Ha quindi prospettato la possibile parziale inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva limitatamente alla domanda relativa alle spese di lite. Prima di decidere, ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e documenti sulla questione rilevata d'ufficio. La decisione è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente

    La distrazione delle spese fa sorgere il credito direttamente in favore del difensore distrattario, che è l'unico legittimato a chiederne il pagamento e a promuovere l'azione esecutiva relativa a tale capo della sentenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    il Collegio assegna alle parti ... il termine di giorni quindici ... per presentare memorie e documenti

    Quando il giudice intende porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie e documenti.

Massime di principio

  • In presenza di una pronuncia civile che liquida le spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese distratte sorge direttamente in capo al difensore, il quale è l'unico legittimato a chiederne il pagamento e ad agire per l'esecuzione del corrispondente capo della sentenza.
  • Nel giudizio amministrativo, qualora il collegio rilevi d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., riservando la decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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