Ordinanza n. 1694/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2023, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 25.1.2023 al 9.2.2023, pubblicata per estratto sul BUR n. 6 del 9.2.2023, avente ad oggetto “variante parziale n. 11 al piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 e s.m.i. esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (vas), controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di approvazione di una variante parziale al PRG, con esclusione dalla VAS, controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante
Esito
La controversia
Il comitato ricorrente ha impugnato la delibera comunale che approvava una variante parziale al piano regolatore, predisposta in funzione della realizzazione di uno specifico insediamento produttivo promosso dalla società controinteressata. Nel corso del giudizio, la società ha formalmente comunicato di avere perduto interesse all'investimento e di averlo definitivamente abbandonato, rinunciando alla realizzazione dell'insediamento. Il Comune ha dichiarato che avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti in ordine alla prosecuzione dell'iter della variante. Il comitato, espressamente interpellato, ha dichiarato di conservare interesse al ricorso, ritenendo tale interesse indipendente dalla posizione individuale della controinteressata.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., che la rinuncia della società alla realizzazione dell'insediamento potrebbe avere determinato l'irrealizzabilità dell'opera che costituiva il presupposto esclusivo della variante e, conseguentemente, la cessazione dell'efficacia della variante stessa o la sua caducazione ipso iure, con possibile reviviscenza della disciplina urbanistica previgente. Il Collegio ha prospettato che tale situazione potrebbe comportare la cessazione della materia del contendere, qualora il ricorrente abbia sostanzialmente conseguito il bene della vita perseguito, oppure l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e scritti difensivi sulla questione, riservando la definizione della causa all'esito del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, l.r. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56
La delibera impugnata è stata adottata quale variante parziale al piano regolatore generale comunale ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione specifica.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione che potrebbe determinare la decisione, deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie e scritti difensivi prima della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di una variante urbanistica adottata esclusivamente per consentire uno specifico intervento, il promotore rinuncia formalmente all'investimento e l'intervento diviene ontologicamente irrealizzabile, il giudice può verificare d'ufficio se sia venuto meno il presupposto genetico e funzionale della variante, con possibile cessazione della sua efficacia o caducazione ipso iure e reviviscenza della disciplina urbanistica previgente.
- La rilevazione d'ufficio di una questione potenzialmente decisiva, quale la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, impone al giudice amministrativo di instaurare previamente il contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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