Ordinanza n. 447/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di chiusura notturna del V Vicolo di via Aquileia, con sbarramento dell’accesso da via Monsignore Giovanni Marcato, durante la stagione estiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale n. 98 del 18 maggio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’atto dispone la chiusura del vicolo dalle ore 00:30 alle 6:30, dal 15 maggio al 15 settembre, per fronteggiare i disagi derivanti dal parcheggio selvaggio, dagli schiamazzi, dall’incuria e dai problemi di decoro e igiene collegati al transito notturno di numerosi pedoni diretti verso i locali situati a nord. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emergono censure riferite, in sostanza, al difetto di istruttoria e alla sproporzione della misura, anche in rapporto agli interessi dei frontisti e dei condòmini. Il Comune aveva già adottato misure progressive: limitazione del transito e della sosta nel 2023 e chiusura notturna nel 2025 mediante cancello, la cui gestione da parte di personale incaricato dai condomìni si era rivelata logisticamente complessa e difficilmente sostenibile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sufficientemente fondate le censure. Ha affermato che i provvedimenti di modifica della viabilità sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente carenza istruttoria. Nel caso concreto non ha ravvisato un difetto di istruttoria, valorizzando la serie di misure progressivamente più limitative adottate dal Comune per affrontare i medesimi problemi di sicurezza e ordine pubblico, nonché l’informativa di Giunta sulla difficoltà di gestione del precedente sistema di chiusura. Ha inoltre ritenuto la misura cautelare prima facie proporzionata e frutto di una comparazione tra interessi pubblici e privati, poiché limitata alla stagione estiva e alle sole ore notturne, con orario peraltro ridotto rispetto alla precedente ordinanza e in una fascia temporale caratterizzata da minore transito dei condòmini. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l’ha respinta ritenendo insufficienti gli elementi di fondatezza delle censure.
Massime di principio
- Le ordinanze di modifica della viabilità rientrano nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o evidente carenza di istruttoria.
- L’adozione di misure progressive e coerenti nel tempo per fronteggiare problemi di sicurezza, ordine pubblico, decoro e igiene costituisce elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, la sussistenza di un evidente difetto di istruttoria.
- Una limitazione della viabilità può risultare proporzionata quando sia circoscritta territorialmente e temporalmente, riguardi soltanto le ore di maggiore criticità e tenga conto della ridotta incidenza sui transiti degli interessati.
- Nella valutazione cautelare della legittimità di una misura viabilistica occorre considerare la comparazione tra gli interessi pubblici alla sicurezza e al decoro e gli interessi privati alla fruizione della viabilità.
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