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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26312/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti, in particolare quote di ammortamento e costi infragruppo fatturati da società controllate. La società contribuente aveva visto accogliere solo parzialmente il ricorso in primo grado, mentre in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse illegittimamente posto a suo esclusivo carico la prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi, nonostante l'insufficienza della prova dell'Ufficio a sostegno dell'accertamento. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel pretendere la dimostrazione che i servizi infragruppo avessero prodotto un effetto positivo diretto sull'andamento societario. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione, poiché la norma invocata era entrata in vigore solo nel 2022 e non risultava che la questione fosse stata devoluta nei precedenti gradi; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, in materia di costi infragruppo, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua natura e la concreta utilità obiettivamente determinabile del servizio ricevuto, prova che nel caso concreto la CTR aveva ritenuto mancante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una disciplina sopravvenuta e non dedotta nei gradi di merito; ha considerato infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio secondo cui, per i costi infragruppo, non basta una generica riferibilità all'attività d'impresa, occorrendo la prova dell'effettiva utilità del servizio per la società beneficiaria. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le conseguenze processuali previste dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall'art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi d'impresa è un giudizio di carattere qualitativo: un costo è inerente se riferibile all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o futura, mentre restano esclusi i costi estranei all'esercizio dell'impresa.
  • In tema di costi infragruppo, la deducibilità del corrispettivo presuppone che la società beneficiaria provi di avere tratto dal servizio un'utilità effettiva, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata; non basta la mera allegazione di un rapporto infragruppo o di una generica utilità astratta.
  • L'onere della prova dell'esistenza, della natura e della destinazione imprenditoriale del costo grava sul contribuente che ne chiede la deduzione; l'Amministrazione può contestare l'inerenza quando gli elementi prodotti siano insufficienti o emergano circostanze che ne minino la rilevanza.
  • L'antieconomicità o incongruità della spesa non coincide con la carenza di inerenza, ma può costituire un indice probatorio della sua assenza.
  • Una questione di diritto fondata su una norma sopravvenuta non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta nei gradi di merito e se la norma non ha efficacia retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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