Cassazione Civile, Ordinanza n. 26312/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con cui venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti, in particolare quote di ammortamento e costi infragruppo fatturati da società controllate. La società contribuente aveva visto accogliere solo parzialmente il ricorso in primo grado, mentre in appello l'Agenzia delle entrate otteneva la riforma della decisione. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avesse illegittimamente posto a suo esclusivo carico la prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi, nonostante l'insufficienza della prova dell'Ufficio a sostegno dell'accertamento. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel pretendere la dimostrazione che i servizi infragruppo avessero prodotto un effetto positivo diretto sull'andamento societario. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione, poiché la norma invocata era entrata in vigore solo nel 2022 e non risultava che la questione fosse stata devoluta nei precedenti gradi; ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che, in materia di costi infragruppo, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua natura e la concreta utilità obiettivamente determinabile del servizio ricevuto, prova che nel caso concreto la CTR aveva ritenuto mancante.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una disciplina sopravvenuta e non dedotta nei gradi di merito; ha considerato infondato il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio secondo cui, per i costi infragruppo, non basta una generica riferibilità all'attività d'impresa, occorrendo la prova dell'effettiva utilità del servizio per la società beneficiaria. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le conseguenze processuali previste dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., richiamato dall'art. 380-bis c.p.c., con condanna al pagamento di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, formulati come violazione di legge.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ha ritenuto inammissibile la censura fondata su questa norma perché entrata in vigore il 16 settembre 2022 e non applicabile retroattivamente ai giudizi introdotti prima di tale data.
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la Corte precisa che la norma attiene al diverso principio di correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili, distinto dal principio di inerenza.
richiamato per la costituzione dell'Agenzia delle entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza orale.
richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per il collegamento con la condanna prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c.
è stato posto a fondamento della condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il principio di inerenza dei costi d'impresa è un giudizio di carattere qualitativo: un costo è inerente se riferibile all'attività d'impresa, anche in via indiretta, potenziale o futura, mentre restano esclusi i costi estranei all'esercizio dell'impresa.
- In tema di costi infragruppo, la deducibilità del corrispettivo presuppone che la società beneficiaria provi di avere tratto dal servizio un'utilità effettiva, obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata; non basta la mera allegazione di un rapporto infragruppo o di una generica utilità astratta.
- L'onere della prova dell'esistenza, della natura e della destinazione imprenditoriale del costo grava sul contribuente che ne chiede la deduzione; l'Amministrazione può contestare l'inerenza quando gli elementi prodotti siano insufficienti o emergano circostanze che ne minino la rilevanza.
- L'antieconomicità o incongruità della spesa non coincide con la carenza di inerenza, ma può costituire un indice probatorio della sua assenza.
- Una questione di diritto fondata su una norma sopravvenuta non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non risulta devoluta nei gradi di merito e se la norma non ha efficacia retroattiva.
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