Cassazione Civile, Ordinanza n. 34396/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore, titolare di crediti per oltre 240.000 euro fondati su due decreti ingiuntivi, uno dei quali provvisoriamente esecutivo e l'altro non opposto, aveva agito in via surrogatoria per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. sostitutiva dell'inerzia del debitore. La domanda mirava ad accertare che un immobile acquistato formalmente da un soggetto giovane fosse in realtà oggetto di un patto fiduciario a favore del padre del medesimo, sulla base di una controdichiarazione scritta successiva al rogito, con obbligo di ritrasferimento dell'immobile al fiduciante. In appello la domanda era stata respinta sia perché si riteneva insussistente il presupposto del credito, in quanto ancora contestato giudizialmente, sia perché mancava prova dell'accordo simulatorio/fiduciario, sia perché non sarebbe stato provato l'evento dannoso richiesto per l'azione surrogatoria. Con il ricorso per cassazione venivano denunciati: la erronea esclusione dei presupposti dell'azione surrogatoria nonostante l'esistenza di un titolo esecutivo e il passaggio in giudicato di una delle opposizioni; l'erronea qualificazione della fattispecie come simulazione anziché come negozio fiduciario; l'omessa ammissione di consulenza grafologica sulla controdichiarazione; l'omesso rilievo del mancato disconoscimento della firma sull'originale del documento; l'erronea negazione della prova del patto fiduciario; e l'erronea esclusione del danno per la pretesa soddisfazione parziale del credito in altra esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il quinto. Ha ritenuto erronea la decisione d'appello perché aveva escluso i presupposti dell'azione surrogatoria malgrado il creditore fosse munito di titolo giudiziale e perché aveva trascurato che il negozio dedotto era un patto fiduciario, la cui prova poteva essere data mediante controdichiarazione. Ha inoltre rilevato carenze motivazionali e istruttorie sulla mancata ammissione della consulenza grafologica, sull'omesso esame del mancato disconoscimento della firma sull'originale e sulla verifica del danno, non essendo sufficiente la sola soddisfazione parziale del credito in altra procedura a escludere la lesione della garanzia patrimoniale per il residuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
L'azione surrogatoria è esperibile dal creditore che abbia interesse a sostituirsi all'inerzia del debitore per conservare la garanzia patrimoniale, e non è esclusa per il solo fatto che il credito sia stato oggetto di contestazione, ove il creditore sia munito di titolo giudiziale o comunque il credito risulti idoneamente azionato.
La sentenza costitutiva può essere utilizzata, in via surrogatoria, per supplire all'inerzia del debitore nell'esecuzione di un obbligo di ritrasferimento assunto in un negozio fiduciario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi che contestano la qualificazione della fattispecie e la valutazione dei presupposti dell'azione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per denunciare nullità del procedimento e omessa pronuncia/motivazione in relazione alla mancata ammissione della consulenza e al mancato rilievo del disconoscimento della firma.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, in particolare la produzione dell'originale della controdichiarazione e la sussistenza del danno.
Richiamato per la disciplina degli atti unilaterali e della loro eventuale applicazione alla dichiarazione di impegno al ritrasferimento.
Richiamato nel contesto della formazione del vincolo negoziale e dell'accordo fiduciario.
Richiamato per la forma degli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.
Richiamato con riferimento alla forma del preliminare e agli atti preparatori del trasferimento immobiliare.
Richiamato in via di sistema tra le norme sui negozi e rappresentanza, ma non decisivo nella ratio decidendi espressa.
Richiamato in via di sistema tra le norme sui negozi e ratifica, senza svolgere un ruolo centrale nella decisione.
Richiamate per la disciplina della simulazione, ma la Corte precisa che la fattispecie va correttamente qualificata come negozio fiduciario.
Richiamato in collegamento alla figura del mandato e dell'interposizione gestoria/fiduciaria.
Richiamato con riferimento all'acquisto del mandatario e al ritrasferimento al mandante.
Richiamato nel quadro del mandato senza rappresentanza e degli obblighi del mandatario.
Richiamato in relazione ai limiti dell'attività del mandatario.
Richiamato tra le norme invocate per sostenere la validità dell'impegno assunto nella controdichiarazione.
Richiamato per la promessa di pagamento o ricognizione di debito, ma la Corte valorizza soprattutto la dichiarazione unilaterale di ritrasferimento.
Richiamato per il riparto dell'onere probatorio sulla prova del patto fiduciario e dell'accordo sottostante.
Richiamato per il ricorso alle presunzioni nella prova della fattispecie dedotta.
Richiamato nei motivi relativi alla regolarità del contraddittorio e della decisione sulle istanze istruttorie.
Richiamato per omessa pronuncia o ultrapetizione in relazione alle questioni istruttorie e al mancato esame del disconoscimento.
Richiamato quale parametro della decisione fondata sui fatti non contestati e sulle prove acquisite.
Richiamato per la valutazione delle prove e del comportamento processuale della parte che non disconosce il documento.
Richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio non ammessa.
Richiamato per il mancato disconoscimento della scrittura privata e le sue conseguenze processuali.
Richiamato nei motivi sulla consulenza grafologica e sulla verificazione della scrittura.
La cassazione è stata disposta con rinvio perché erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, non consentiti alla Corte di legittimità.
Massime di principio
- Il creditore munito di un titolo giudiziale idoneo ad azione esecutiva non può essere escluso dall'azione surrogatoria solo perché il credito sia stato in precedenza contestato, specie quando una delle controversie sul credito si sia già conclusa con giudicato favorevole.
- Nel distinguere simulazione e negozio fiduciario, il giudice deve qualificare correttamente la fattispecie in base alla concreta allegazione: se è dedotto un patto fiduciario con obbligo di ritrasferimento, la disciplina rilevante non è quella della simulazione del contratto di acquisto, ma quella dell'impegno fiduciario assunto dal fiduciario.
- La controdichiarazione scritta può costituire prova adeguata del patto fiduciario e, se contiene un impegno attuale, preciso e riferito a un immobile determinato, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
- Se un documento prodotto in originale reca una sottoscrizione non disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotto, il giudice deve considerarlo riconosciuto in causa e non può ignorarne gli effetti probatori senza adeguata motivazione.
- Il mancato soddisfacimento anche solo parziale del credito non esclude di per sé il danno richiesto per l'azione surrogatoria, dovendo il giudice verificare se il residuo insoluto abbia inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore.
- La consulenza grafologica richiesta per accertare l'autografia di una firma non può essere omessa senza spiegare perché il relativo accertamento sia irrilevante o superfluo, quando il documento è decisivo per la prova del patto dedotto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →