Cassazione Civile, Ordinanza n. 34866/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un'insegnante di scienze motorie in servizio presso un liceo statale, sanzionata con avvertimento scritto per il comportamento tenuto durante una riunione collegiale/scrutinio, ritenuto dalla dirigente scolastica non corretto, arrogante e turbativo dello svolgimento dei lavori. La lavoratrice ha impugnato la sanzione chiedendone l'annullamento. In primo grado il Tribunale aveva annullato la sanzione e aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della dirigente scolastica, condannando la lavoratrice alle spese nei suoi confronti; in appello, però, la Corte territoriale ha accolto l'impugnazione dell'amministrazione e della dirigente, rigettando quella della docente e dichiarando legittima la sanzione disciplinare. In Cassazione la docente ha proposto cinque motivi: (1) violazione del principio di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare, sostenendo che il provvedimento sanzionatorio si fondasse su fatti o espressioni non ricompresi nella contestazione originaria; (2) violazione della libertà di insegnamento e del diritto di critica/replica del lavoratore, assumendo che il proprio intervento in collegio fosse esercizio legittimo di tali diritti; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra allegazione e prova, lamentando l'uso di un documento non prodotto e di elementi estranei al giudizio; (4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria/apparente, con riguardo a specifici episodi emersi nella riunione; (5) erronea affermazione della legittimazione passiva e della condanna alle spese in favore della dirigente scolastica, deducendo che la chiamata in causa riguardasse solo la carica e non la persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, pur formalmente evocando violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. In particolare, ha affermato che la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione congrua e sulla base della prova testimoniale, che la condotta contestata riguardava non il contenuto della libertà di insegnamento in sé, ma le modalità concrete di esercizio del diritto, risultate non conformi ai principi di correttezza richiamati anche dal contratto collettivo. Quanto alla contestazione disciplinare, la Corte ha ricordato che il principio di immutabilità è violato solo se la sanzione si fonda su fatti nuovi o diversi, non quando il medesimo fatto sia diversamente apprezzato o qualificato. Il quinto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha confermato la condanna della lavoratrice alle spese in favore della dirigente scolastica, valorizzando il principio di causalità e l'evocazione in giudizio, anche solo apparente, della persona fisica che ricopriva l'ufficio di dirigente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma sul procedimento disciplinare del pubblico impiego; la Corte ne usa il riferimento per escludere che vi sia stata violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché il giudice di merito ha accertato i fatti contestati
richiamato quale fonte delle garanzie procedimentali del lavoratore; la Corte ribadisce che tutela il diritto di difesa contro l'addebito disciplinare, impedendo la contestazione di fatti nuovi rispetto a quelli originari
art. 33 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela della libertà di insegnamento; la Corte afferma che, nel caso concreto, la decisione di merito ha riguardato non il diritto in sé ma le modalità del suo esercizio, reputate non corrette
richiamato dalla ricorrente quale base della libertà di insegnamento nel sistema scolastico
art. 10 CEDU
invocato dalla ricorrente per la libertà di espressione e di critica nel rapporto di lavoro
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che le censure, pur rubricate sotto varie ipotesi, erano in realtà dirette a un riesame del merito e quindi inammissibili
richiamato nel terzo motivo; la Corte esclude che vi sia stata violazione dei criteri di allegazione e prova, perché il giudice d'appello ha accertato i fatti sulla base del materiale istruttorio ritualmente acquisito
richiamato nella trattazione del vizio di motivazione; la Corte precisa che non è consentito censurare in cassazione la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, salvo anomalia motivazionale nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 163, comma 2, n. 2 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di corretta evocazione in giudizio delle parti
art. 414, comma 1, n. 2 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di contenuto del ricorso introduttivo del rito del lavoro
richiamato nel quinto motivo, in relazione alla disciplina scolastica e ai poteri del dirigente
richiamato nel quinto motivo come quadro del rito applicabile
richiamato nel quinto motivo in tema di rappresentanza e difesa delle amministrazioni pubbliche nel rito del lavoro
art. 5 R.D. n. 1611/1933
richiamato nel quinto motivo in tema di difesa erariale dell'amministrazione statale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e riconducibile a una delle ipotesi tipizzate dall'art. 360 c.p.c.; censure confusamente cumulative o volte in sostanza a una nuova lettura del merito sono inammissibili.
- Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare è violato solo quando la sanzione si fonda su fatti nuovi o diversi rispetto a quelli contestati, con pregiudizio concreto del diritto di difesa; non lo è se il medesimo fatto viene semplicemente diversamente apprezzato o qualificato.
- Nel procedimento disciplinare il giudice può valorizzare le prove acquisite in giudizio per accertare i fatti contestati; l'immutabilità riguarda i fatti addebitati, non i mezzi di prova utilizzati in sede giudiziale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la valutazione del materiale probatorio né la maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
- In ambito scolastico la libertà di insegnamento e il diritto di espressione non escludono la rilevanza disciplinare delle modalità concrete con cui tali diritti sono esercitati, quando esse contrastino con i doveri di correttezza e con la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro.
- L'ingiustificata o non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto può giustificare la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese sostenute dal chiamato, secondo il principio di causalità delle spese processuali.
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