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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24271/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto pubblico del 12 maggio 2009 per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e la realizzazione di un edificio scolastico. L'ATI appaltatrice agì in arbitrato chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento della committente e il risarcimento dei danni, inclusi spese generali, mancato utile, costo del personale fisso, costo di progettazione e danno curriculare. Il collegio arbitrale accolse parzialmente le domande. La committente impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello, deducendo, per quanto rileva, l'erronea quantificazione del risarcimento e l'erroneo riconoscimento di interessi e rivalutazione. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, rigettò i primi motivi e, con successiva sentenza definitiva, accolse parzialmente l'impugnazione rideterminando sensibilmente al ribasso il danno. La società appaltatrice ricorse per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per asserita indebita commistione tra fase rescindente e rescissoria; nullità per difetto di motivazione; violazione dei limiti del giudizio di impugnazione del lodo, ritenuto di merito; violazione delle norme sul risarcimento nei contratti di appalto pubblico e sulla liquidazione delle singole voci di danno; violazione delle norme su rivalutazione monetaria e interessi, contestando anche il dies a quo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure processuali perché la Corte d'appello aveva operato correttamente nel quadro dell'art. 48 del d.l. 83/2012, applicabile all'arbitrato in materia di lavori pubblici, e perché la sentenza non definitiva aveva già definito questioni coperte da giudicato interno, non impugnate tempestivamente dalla ricorrente. Ha escluso che la Corte territoriale avesse ecceduto il proprio sindacato, osservando che la rideterminazione del danno era avvenuta in base a errori di diritto, non mediante un riesame libero del merito arbitrale. Ha inoltre respinto le doglianze sulla quantificazione dei danni, ritenendo che i motivi mirassero in realtà a una rivalutazione di fatto non consentita in cassazione. Quanto a rivalutazione e interessi, ha affermato che il risarcimento contrattuale è debito di valore, ma che, una volta liquidato il danno al valore attuale, gli interessi legali decorrono dalla liquidazione per evitare una duplicazione del ristoro; ha quindi confermato la decorrenza fissata dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibilmente fattuali

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per le censure di nullità della sentenza, ma non ravvisato alcun vizio processuale

  • art. 112 c.p.c.

    esclusa la sua violazione, perché la Corte d'appello ha deciso nei limiti del devolutum e del regime dell'impugnazione del lodo

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    escluso il vizio di motivazione apparente o mancante, essendo la sentenza sorretta da motivazione congrua

  • art. 829 c.p.c.

    impugnazione del lodo limitata alle cause di nullità e, nei casi previsti dalla legge, anche alla violazione delle regole di diritto sul merito

  • art. 830 c.p.c.

    citato nel primo motivo quale norma sul giudizio d'impugnazione del lodo

  • art. 48 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    "oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"

    nei giudizi arbitrali relativi a lavori pubblici l'impugnazione del lodo può investire anche errores in iudicando, affiancandosi ai motivi di nullità

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato in tema di sentenza non definitiva e vincolo sul giudizio successivo

  • art. 361 c.p.c.

    richiamato per la riserva di ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno da inadempimento

  • art. 1224 c.c.

    richiamato in tema di interessi e danno da svalutazione

  • art. 345 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    richiamato tra le norme sugli oneri e i maggiori costi negli appalti pubblici

  • art. 20 d.m. 29 maggio 1895, n. 257

    richiamato tra le norme sugli appalti pubblici

  • art. 14 L. 8 agosto 1981, n. 741

    richiamato tra le norme sugli appalti pubblici

  • artt. 34 e 122 d.P.R. n. 554/1999

    richiamati tra le norme sugli appalti pubblici

  • art. 5 d.m. n. 145/2000

    richiamato tra le norme sugli appalti pubblici

  • art. 134 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato tra le norme sugli appalti pubblici

  • art. 32 d.P.R. n. 207/2010

    richiamato tra le norme sugli appalti pubblici

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 48, comma 2, d.l. n. 83/2012

    richiamato per l'applicabilità temporale della disciplina speciale all'arbitrato

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale relativo a lavori pubblici, l'art. 48 del d.l. n. 83/2012 consente di censurare non solo i motivi di nullità, ma anche le violazioni delle regole di diritto sul merito della controversia, entro i limiti espressamente previsti dalla legge.
  • Quando una sentenza non definitiva ha già deciso una questione pregiudiziale o dipendente e la parte non la impugna immediatamente né propone riserva di impugnazione differita, su tale punto si forma giudicato interno, che vincola il giudice della prosecuzione e impedisce di rimettere in discussione la medesima questione.
  • L'unificazione logica o cronologica tra fase rescindente e fase rescissoria non determina di per sé nullità del giudizio di impugnazione del lodo, se il giudice mantiene distinta la verifica delle nullità e la decisione sul merito nei casi in cui ciò sia consentito.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sotto la veste di violazione di legge o di nullità motivazionale; è censurabile solo l'assenza assoluta o la radicale carenza della motivazione, non il semplice dissenso sulla ricostruzione fattuale.
  • Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ha natura di debito di valore: va liquidato tenendo conto della svalutazione fino al momento della liquidazione, ma, se il danno è già attualizzato, gli interessi legali decorrono dalla liquidazione per evitare una duplicazione del ristoro.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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