Cassazione Civile, Ordinanza n. 22545/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel febbraio 2019 e da un estratto di ruolo acquisito presso l'agente della riscossione nel marzo 2019. La società ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione e ha chiesto la declaratoria di nullità dei titoli emergenti dall'estratto di ruolo, deducendo in particolare: mancata valida notifica di avvisi di addebito/cartelle; tempestivo disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei referti di notifica; inesistenza o nullità delle notifiche effettuate via PEC dagli enti perché provenienti da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi; omessa pronuncia sulle domande ex art. 615 c.p.c. e ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999; decadenza dall'iscrizione a ruolo. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'interesse ad agire sull'opposizione all'estratto di ruolo e aveva ritenuto prescritte due pretese contributive. In cassazione la società ha articolato cinque motivi di ricorso, fondati su violazione di norme processuali e sostanziali in tema di disconoscimento delle copie, notificazione via PEC, omessa pronuncia e decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività sollevata da INAIL, applicando la proroga al primo giorno non festivo del termine scadente di sabato. Ha poi osservato che il capo della sentenza d'appello che aveva affermato l'interesse ad agire sull'estratto di ruolo non era stato censurato e quindi era coperto da giudicato. Nel merito, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto generico e inefficace il disconoscimento delle copie fotostatiche. I motivi relativi alle notifiche via PEC sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la validità della notificazione proveniente da un indirizzo PEC istituzionale, anche se non coincidente con quello risultante dai registri pubblici, in assenza di concreto pregiudizio al diritto di difesa e con mittente chiaramente identificabile. Anche l'ultimo motivo è stato respinto: la censura di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali va fatta valere con l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 entro quaranta giorni dalla notifica della cartella, termine che nel caso era ormai spirato. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio opposto avverso l'intimazione di pagamento; la Corte richiama il giudizio di opposizione esecutiva promosso dalla società.
La doglianza di decadenza dall'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali va fatta valere con opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella; decorso il termine, la pretesa si consolida.
Il termine che scade di sabato o in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, e la regola vale anche per i termini perentori, incluso quello per il ricorso per cassazione.
Richiamato nel primo motivo in tema di efficacia probatoria delle scritture e del disconoscimento; la Corte ribadisce la necessità di contestazione specifica della genuinità della copia.
Richiamati per il disconoscimento delle scritture e per la verificazione; la Corte afferma che il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo, altrimenti è inefficace.
Il disconoscimento della conformità tra originale e copia fotostatica richiede una dichiarazione chiara, specifica e con indicazione degli aspetti differenziali; non bastano contestazioni generiche.
In tema di notificazione via PEC, la più stringente regola sugli elenchi pubblici riguarda l'individuazione dell'indirizzo del destinatario e non comporta, nel caso esaminato, nullità della notifica proveniente da indirizzo istituzionale del mittente.
art. 7 Statuto del contribuente
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va letto in chiave sostanziale, valorizzando le esigenze di effettiva difesa del contribuente e non le sole irregolarità formali.
art. 10 Statuto del contribuente
Richiamato come espressione dei canoni di leale collaborazione e buona fede nell'azione amministrativa e nei rapporti col contribuente.
Usati per affermare che una lettura eccessivamente formalistica delle notifiche digitali sarebbe contraria ai principi di buona fede e correttezza.
art. 2 Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di solidarietà e della lettura non meramente formale delle irregolarità.
art. 3 Cost.
Richiamato con riferimento ai canoni di ragionevolezza nella valutazione delle irregolarità formali degli atti impositivi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica rispetto all'originale deve essere specifico, chiaro e tempestivo: devono essere indicati il documento contestato e gli elementi di difformità; contestazioni generiche o di stile sono inefficaci.
- L'eventuale mancata espressa statuizione su una domanda o eccezione non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la pretesa dedotta o quando il capo sia stato implicitamente respinto.
- La notificazione via PEC non è invalida per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non coincida con quello risultante da pubblici elenchi, se la provenienza dell'atto è comunque chiaramente identificabile e il destinatario non allega un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le irregolarità formali degli atti impositivi o di riscossione non determinano nullità se non incidono in modo effettivo sulla possibilità di difesa del destinatario; la tutela processuale è funzionale alla rimozione di un pregiudizio concreto, non all'astratta regolarità formale.
- Nei crediti previdenziali iscritti a ruolo, l'opposizione per contestare la fondatezza della pretesa o la decadenza dall'iscrizione a ruolo deve essere proposta nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella; decorso tale termine, la pretesa si consolida.
- Il termine processuale che scade in giorno festivo o di sabato è prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo una regola generale applicabile anche ai termini perentori del ricorso per cassazione.
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