Cassazione Civile, Ordinanza n. 04717/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso ai fini Irpef, fondato sulla sottoscrizione del 25% di un finanziamento soci in conto capitale relativo a una società, ritenuto indice di maggior reddito ai sensi dell'art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il giudizio di primo grado era stato sfavorevole e la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile per asserita carenza di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello conteneva invece censure specifiche alla sentenza di primo grado; con il secondo motivo lamentava vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973; con il terzo motivo ribadiva la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'atto di appello contenesse effettive e specifiche doglianze contro la sentenza di primo grado e che, quindi, non fosse corretta la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. Ha invece dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché rivolti al merito della controversia, mentre la decisione impugnata era fondata esclusivamente sulla ratio in rito dell'inammissibilità dell'appello; le ulteriori argomentazioni della CTR sul merito erano meramente ad abundantiam e prive di autonoma efficacia decisoria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito ai fini Irpef sulla base di elementi indice di capacità contributiva; nel caso concreto era richiamato come base dell'avviso di accertamento impugnato, ma la Corte non ne esamina il merito per effetto della decisione in rito.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretato restrittivamente; l'inammissibilità è eccezionale e non ricorre quando dall'atto, letto complessivamente, siano ricavabili censure inequivoche alla decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale invocato per la denuncia di violazione di legge nei motivi secondo e terzo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte qualifica il primo motivo come sostanzialmente denuncia di error in procedendo sulla ritualità dell'appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è richiamato nel secondo motivo per vizio motivazionale, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché la ratio decidendi era solo di rito.
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove, ma senza esame nel merito per inammissibilità.
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove, ma senza esame nel merito per inammissibilità.
richiamato per affermare che le norme eccezionali, come la sanzione processuale d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, vanno interpretate restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è misura eccezionale e va applicata restrittivamente: è sufficiente che dall'atto di gravame, considerato nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la sentenza di primo grado.
- La specificità dei motivi di appello può risultare anche dalla riproposizione critica delle ragioni già poste a base dell'impugnazione originaria, quando esse si pongano in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice e consentano di comprendere il perimetro delle censure.
- Quando la decisione di appello si fonda su una ratio decidendi processuale che dichiara l'inammissibilità del gravame, i motivi di ricorso per cassazione diretti contro il merito della controversia sono inammissibili per difetto di interesse, poiché le eventuali ulteriori argomentazioni sul merito sono svolte ad abundantiam e non producono effetti decisori autonomi.
- Per censurare utilmente una sentenza che abbia dichiarato inammissibile l'appello, la parte deve investire la vera ragione decisoria, cioè la statuizione di inammissibilità, e non soltanto le motivazioni aggiuntive eventualmente spese sul merito.
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