Cassazione Civile, Ordinanza n. 21275/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo dovuto su due rapporti di conto corrente con apertura di fido, nei confronti della società correntista quale debitrice principale e di due soci garanti fideiussori. In opposizione al decreto, il Tribunale aveva revocato l'ingiunzione, ma aveva comunque condannato gli opponenti al pagamento di una somma inferiore; in via riconvenzionale aveva poi ritenuto la banca responsabile per l'applicazione di interessi usurari in quattro trimestri, con condanna risarcitoria, e per illegittimo recesso dai rapporti e segnalazione alla Centrale dei Rischi. La Corte d'appello ha confermato sostanzialmente tale impostazione, ritenendo illegittimo il recesso della banca per contrasto con buona fede e correttezza, valorizzando il parziale rientro dallo scoperto, il bilancio 2014 con utile, e la persistenza delle garanzie personali; ha inoltre confermato il danno liquidato equitativamente e la responsabilità extracontrattuale per superamento del tasso soglia, facendo applicazione del metodo TEG 108/96. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 1845, 1186, 1175, 1375, 1322 c.c. e delle norme societarie sulla riduzione del capitale e scioglimento, sostenendo che il recesso era legittimo perché fondato sulla perdita del capitale sociale e sulla mancata adozione delle misure imposte dalla legge; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il verbale assembleare che attestava l'azzeramento del capitale e la sua riduzione sotto il limite legale; 3) violazione delle norme sulla giusta causa di recesso e sulla responsabilità contrattuale, per avere la Corte negato la legittimità del recesso nonostante il peggioramento patrimoniale della società; 4) violazione delle norme sulla liquidazione del danno contrattuale, deducendo assenza di prova, uso di presunzioni non qualificate e motivazione apparente; 5) violazione delle norme sulla liquidazione del danno da usura, per mancanza di prova del danno, criteri di liquidazione e rischio di duplicazione risarcitoria; 6) violazione della legge antiusura e delle norme sulla prova, per avere la Corte confermato il superamento del tasso soglia usando il metodo TEG 108/96 in assenza dei decreti ministeriali rilevanti. La Cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione: ha ritenuto fondati i motivi sul recesso e sulla responsabilità contrattuale per motivazione incoerente, perplessa e incomprensibile; ha ritenuto fondati anche i motivi sul danno da recesso e sul danno extracontrattuale per carenza e apparenza della motivazione; ha accolto il sesto motivo, ma non perché fosse necessario allegare i decreti ministeriali, bensì perché la Corte territoriale aveva confermato una indebita rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, contrastando con il principio di non configurabilità di tale figura. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo; il terzo non è stato accolto autonomamente. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca nei punti decisivi, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. La cassazione ha ravvisato un vizio motivazionale radicale nella sentenza d'appello quanto alla valutazione dell'illegittimità del recesso della banca, alla quantificazione del danno e al riconoscimento della responsabilità extracontrattuale per usura. Ha inoltre ritenuto errato il mantenimento della decisione in punto di usura sopravvenuta. Il secondo motivo è stato assorbito; il ricorso è stato quindi accolto, con rinvio.
Norme richiamate
È la norma invocata per sostenere la legittimità del recesso della banca; la Corte di cassazione non afferma che il recesso fosse certamente legittimo, ma censura la motivazione della Corte d'appello che lo aveva ritenuto illegittimo in modo incoerente e privo di adeguato confronto con il peggioramento patrimoniale della debitrice.
Richiamato insieme alle norme sul recesso e alla disciplina societaria come parametro invocato dalla ricorrente per giustificare la revoca degli affidamenti.
Richiamato quale canone di correttezza/buona fede nella gestione del rapporto bancario; la sentenza segnala che la Corte territoriale ha usato tale parametro in modo non coerente e non adeguatamente argomentato.
Richiamato come parametro di esecuzione del contratto secondo buona fede; la Cassazione censura la motivazione d'appello che ha ritenuto contrario a buona fede il recesso senza un iter logico comprensibile.
Citato nel primo motivo come norma generale sulla libertà contrattuale, in relazione al potere di recesso esercitato dalla banca.
Richiamato per il meccanismo di riduzione del capitale sociale in caso di perdite; la Corte di cassazione rileva che la sentenza impugnata non ha adeguatamente confrontato il recesso con la dedotta riduzione del capitale sotto il limite legale.
Richiamato insieme alle altre norme societarie per sostenere che la perdita del capitale sociale avrebbe potuto integrare una giusta causa di recesso.
Richiamato come norma sulla riduzione del capitale nelle società a responsabilità limitata; la Corte di cassazione osserva che la sentenza d'appello non ha spiegato la rilevanza, o l'irrilevanza, di tale dato.
art. 2484, primo comma, n. 4), c.c.
Richiamato per lo scioglimento della società al verificarsi della perdita del capitale; la Cassazione censura l'omessa motivazione sul punto.
Invocato per censurare la decisione d'appello in tema di valutazione delle prove e del danno; la Corte accoglie il motivo per carenza motivazionale, non per la tesi sui decreti ministeriali.
Richiamato nel contesto delle doglianze sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
Citato in più motivi per sostenere l'erroneo riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il danno deve pur sempre essere provato anche quando sia liquidato equitativamente.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate per omessa considerazione di fatti e domande rilevanti.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano in base ai criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
Citato quale criterio di risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante.
Richiamato come base della liquidazione equitativa; la Corte ribadisce che l'equità non elimina la necessità della prova dell'esistenza del danno.
Richiamata in tema di usura bancaria e tasso soglia; la Corte richiama l'orientamento sulla non configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Citato come norma primaria integrata dai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi.
Richiamato in materia di interessi usurari nei rapporti di mutuo e bancari; la Corte ribadisce il quadro normativo che esclude la rilevanza della usura sopravvenuta.
Richiamato per affermare che i decreti ministeriali sul tasso effettivo globale medio sono atti generali che il giudice deve conoscere e applicare d'ufficio.
D.L. n. 394/2000, art. 1, comma 1
Richiamato come interpretazione autentica dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c.; la Corte lo usa per affermare la non configurabilità dell'usura sopravvenuta.
Massime di principio
- La valutazione dell'illegittimità del recesso bancario deve poggiare su una motivazione completa e coerente, che confronti tutti i fatti rilevanti del rapporto; è viziata la decisione che cumuli elementi tra loro di segno opposto senza spiegare perché siano logicamente compatibili.
- Nel controllo di legittimità, la motivazione è censurabile quando risulti perplessa, incoerente o incomprensibile al punto da non consentire di ricostruire l'iter logico della decisione, integrando il c.d. minimo costituzionale della motivazione.
- La riduzione o perdita del capitale sociale della debitrice principale e le omissioni societarie conseguenti non possono essere ignorate nella valutazione della legittimità del recesso o della revoca degli affidamenti, se dedotte e documentate nel giudizio.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre la prova dell'esistenza del danno; l'equità riguarda solo la quantificazione, non l'an della pretesa risarcitoria.
- La motivazione sulla sussistenza e sulla quantificazione del danno deve indicare gli elementi di fatto da cui il pregiudizio è desunto e il percorso logico seguito per la sua stima; il mero richiamo generico a dati di bilancio o a formule apodittiche non è sufficiente.
- In materia di usura bancaria, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi sono atti generali e astratti che il giudice deve conoscere e applicare d'ufficio; tuttavia non è configurabile una rilevanza autonoma della c.d. usura sopravvenuta se il superamento della soglia non sussiste al momento della pattuizione originaria.
- Quando il giudice di merito fonda l'accertamento del superamento del tasso soglia su consulenza tecnica e su singoli periodi di operatività, deve verificare la coerenza di tale accertamento con il momento genetico del rapporto e con la disciplina antiusura applicabile.
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