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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28943/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società, sulla base di un'ordinanza di assegnazione resa nel corso di un'espropriazione presso terzi ex art. 553 c.p.c., ha proceduto a pignorare le somme dovute al comune presso il tesoriere dell'ente. Il comune ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo in sintesi: (i) che la successiva dichiarazione di fallimento del debitore originario avrebbe reso inefficace il pagamento al creditore assegnatario ai sensi dell'art. 44 l.f.; (ii) che il credito oggetto di assegnazione non sarebbe stato definitivamente esistente/esigibile, poiché derivante da uno stato di avanzamento lavori e poi caducato o comunque escluso dalla contabilità finale, con conseguente insussistenza del presupposto dell'esecuzione; (iii) che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare su uno specifico motivo di appello; (iv) che sarebbe stata erroneamente applicata la disciplina dell'art. 2917 c.c. e delle norme in tema di contabilità/collaudo dei lavori pubblici. La controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che il termine breve dovesse decorrere dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di tardività, affermando che la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non fa decorrere il termine breve per impugnare, che decorre invece dalla notificazione eseguita dalla parte ex artt. 325 e 326 c.p.c. Ha poi respinto il primo motivo, richiamando il principio secondo cui il fallimento del debitore esecutato, sopravvenuto dopo l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., non determina la caducazione dell'ordinanza stessa; il terzo debitore resta tenuto a pagare al creditore assegnatario e l'eventuale inefficacia ex art. 44 l.f. opera solo nel rapporto tra fallito e creditore assegnatario, non legittimando né il terzo a rifiutare il pagamento né il curatore a pretendere il pagamento dal terzo. Quanto ai motivi attinenti alla pretesa omessa pronuncia, all'art. 2917 c.c. e alla natura del credito assegnato, la Corte li ha ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili per difetto di specifici richiami agli atti e documenti rilevanti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., osservando che la ricostruzione alternativa proposta dal comune richiedeva la puntuale indicazione dell'atto di pignoramento, della dichiarazione di quantità, dell'ordinanza di assegnazione, del collaudo, della contabilità finale e della determina dirigenziale. Sono state quindi poste le spese a carico del ricorrente e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo presso terzi costituisce titolo esecutivo e, una volta emessa, non viene caducata dal sopravvenuto fallimento del debitore esecutato.

  • art. 615 c.p.c.

    È la norma richiamata per l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    La comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non fa decorrere il termine breve per le impugnazioni.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte, in mancanza di disciplina speciale contraria.

  • art. 326 c.p.c.

    Concorre a disciplinare la decorrenza del termine breve per le impugnazioni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 44 L.F.

    L'inefficacia del pagamento dopo il fallimento opera solo nei rapporti tra fallito e creditore assegnatario, non nei confronti del terzo debitore che abbia pagato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

  • art. 2917 c.c.

    I fatti estintivi successivi al pignoramento non sono opponibili nel modo prospettato dal ricorrente; la norma è richiamata per escludere il rilievo di estinzioni successive rispetto al vincolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia comunque esaminato le difese e la questione sostanziale sollevata dalla parte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo; in difetto le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

  • artt. 375 c.p.c. e 380 bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno consentito la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.

  • art. 2928 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'espropriazione presso terzi e sulla cessione/assegnazione del credito, ma non è svolta una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 42 L.F.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi nel provvedimento.

  • art. 51 L.F.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 52 L.F.

    Richiamato nel primo motivo dal ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione ai lavori pubblici e al collaudo, ma senza autonoma trattazione di diritto sostanziale.

  • art. 136 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006)

    Richiamato nel quarto motivo per la disciplina dei lavori pubblici e del collaudo.

  • artt. 187 e ss. d.P.R. 554/1999

    Richiamati nel quarto motivo in tema di contabilità e collaudo dei lavori pubblici.

Massime di principio

  • La comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non è, di regola, idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; tale termine decorre dalla notificazione della sentenza eseguita dalla parte, salvo espressa disciplina speciale.
  • L'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c. conserva efficacia esecutiva anche se il fallimento del debitore esecutato sopravviene successivamente: il terzo debitore deve adempiere al creditore assegnatario e non può opporre a quest'ultimo l'inefficacia del pagamento prevista dall'art. 44 l.f., perché questa opera soltanto nel rapporto tra fallito e creditore.
  • Nell'espropriazione presso terzi, il sopravvenuto fallimento del debitore esecutato non consente al curatore di pretendere dal terzo il pagamento del medesimo debito già assegnato, né di agire in ripetizione verso il terzo che abbia pagato in forza del titolo esecutivo.
  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione sostanziale, pur giungendo a una soluzione sfavorevole alla parte.
  • Quando la censura di legittimità presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro precisa collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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