Cassazione Civile, Ordinanza n. 11897/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Una società in liquidazione ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa in relazione a una cartella di pagamento che risultava notificata anni prima e non era stata impugnata. In primo grado il ricorso era stato accolto perché ritenuta inesistente la notifica sia dell'intimazione sia della cartella presupposta, assumendosi che la notifica fosse stata eseguita direttamente dal concessionario senza soggetti abilitati. In appello, invece, la decisione è stata riformata: la CTR ha ritenuto valida la notifica effettuata direttamente dal concessionario, ha valorizzato la corrispondenza del numero della cartella nell'intimazione, nell'estratto di ruolo e nell'avviso di ricevimento, e ha considerato l'intimazione conforme al modello ufficiale e comunque ricostruibile nei suoi contenuti tramite il riferimento alla cartella regolarmente notificata. Nel ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, lamentando che il giudice d'appello non avesse considerato la mancata allegazione degli atti indicati nell'intimazione e la loro asserita mancata conoscenza, oltre a contestare la validità della notificazione e la prova della notifica della cartella prodromica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, osservando che la CTR aveva accertato, sulla base della documentazione prodotta dal concessionario, che la cartella presupposta all'intimazione era stata regolarmente notificata; da ciò deriva che la sua mancata impugnazione precludeva alla contribuente di far valere nel giudizio successivo ulteriori vizi del provvedimento o degli atti prodromici. La Corte ha inoltre segnalato profili di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, per non essere stati riprodotti nel ricorso gli atti e le difese rilevanti dei precedenti gradi di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della censura di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato ritenuto infondato
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazione
richiamato per lamentare un errato riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sulla prova della notifica
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
richiamato con riferimento alla notifica della cartella di pagamento e alla sua regolarità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se la cartella di pagamento presupposta all'intimazione risulta regolarmente notificata e non è stata tempestivamente impugnata, nel successivo giudizio contro l'intimazione non possono essere fatti valere ulteriori vizi propri della cartella o degli atti prodromici.
- La prova della regolare notificazione della cartella, quando sia fornita dall'agente della riscossione mediante la documentazione relativa alla spedizione e all'avviso di ricevimento, è idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di autosufficienza, riproducendo gli atti e le difese rilevanti dei precedenti gradi di giudizio quando la censura ne presupponga il contenuto.
- La mera contestazione della mancata allegazione degli atti richiamati nell'intimazione non è sufficiente a superare l'accertamento di merito sulla intervenuta regolare notifica della cartella presupposta.
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