Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23038 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello di Equitalia, confermando la validità delle comunicazioni relative a tre iscrizioni ipotecarie collegate a diverse cartelle di pagamento. I quattro motivi riguardavano: l'asserita nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni e delle ragioni di fatto; l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo ai vizi di notifica delle cartelle; l'inammissibilità dell'appello di Equitalia, rimasta contumace in primo grado; e l'erroneità della notificazione effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto anche da una persona qualificatasi come fratello del destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza d'appello, anche se non aveva esaminato singolarmente tutte le argomentazioni; ha considerato implicitamente respinta la domanda relativa ai vizi delle cartelle; ha escluso che la difesa dell'Amministrazione costituisse una nuova eccezione vietata in appello; ha inoltre ritenuto legittima la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica. L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso circa l'identità del consegnatario accertata dall'ufficiale postale. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di Equitalia Sud, liquidate in 5.000 euro oltre accessori; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 132

    Il giudice deve esporre concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

    L'omessa o inesatta trascrizione delle conclusioni non determina nullità se dalla motivazione risulta che le domande e le eccezioni sono state comunque esaminate e decise, anche implicitamente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il divieto di omessa pronuncia è violato solo quando manchi una decisione, anche implicita, su una domanda o eccezione ritualmente proposta. Le questioni incompatibili con la soluzione adottata possono ritenersi implicitamente respinte.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    La disciplina dei limiti delle domande e delle eccezioni nuove in appello non impedisce alla parte di sviluppare difese e argomentazioni dirette a contestare questioni già introdotte nel giudizio.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    La notificazione della cartella e delle comunicazioni dell'agente della riscossione può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza una separata relata di notifica. La notificazione si perfeziona alla data risultante dall'avviso sottoscritto dal ricevente o consegnatario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le semplici difese o contestazioni delle pretese già dedotte.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2

    È consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche quando non siano stati prodotti in primo grado.

  • Codice civile, art. 2700

    L'avviso di ricevimento redatto dall'ufficiale postale, quale atto pubblico, ha efficacia probatoria privilegiata sui fatti attestati dal pubblico ufficiale, compresa la consegna e l'identificazione del consegnatario, salvo querela di falso.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 26

    È richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli obblighi documentali e alle modalità della riscossione, ma la Corte ha fondato il rigetto principalmente sulla disciplina del D.P.R. n. 602/1973, art. 26.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 12, comma 3, 25 e 50

    Sono stati invocati dal contribuente con riguardo alla validità della riscossione e delle notificazioni, ma la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui la raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità notificatoria idonea.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, una sentenza non è nulla soltanto perché non trascrive correttamente le conclusioni o non risponde analiticamente a ogni argomento: è sufficiente che la motivazione consenta di comprendere la decisione e che le questioni incompatibili con essa risultino implicitamente respinte.
  • La cartella esattoriale e gli atti dell'agente della riscossione possono essere notificati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma, quando la legge applicabile ammette tale modalità.
  • L'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario ha normalmente un elevato valore probatorio. Contestare genericamente che il firmatario fosse un familiare o che la consegna sia irregolare non è sufficiente; occorre fornire elementi concreti o, se si contesta quanto attestato dal pubblico ufficiale, proporre querela di falso.
  • Le difese dell'Amministrazione o dell'agente della riscossione volte a confutare contestazioni già formulate non sono, di regola, nuove eccezioni vietate in appello.
  • In appello tributario possono essere prodotti nuovi documenti, inclusa la documentazione relativa alle notificazioni, anche se non depositata in primo grado.
  • I vizi propri della cartella devono normalmente essere contestati entro il termine previsto per impugnarla; non possono essere recuperati indefinitamente impugnando successivamente un atto consequenziale, salvo specifiche ipotesi riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.