Cassazione Civile, Ordinanza n. 15548/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento d'ufficio per asserita incompatibilità ambientale disposto nei confronti di un dipendente del comparto scuola, con qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi e componente della rappresentanza sindacale unitaria, nonché dal successivo rimprovero scritto irrogato dalla stessa amministrazione scolastica. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità, annullamento, illegittimità e inefficacia dei provvedimenti, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La corte d'appello aveva escluso la necessità del nulla osta sindacale, ritenuto legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale e confermato la sanzione disciplinare. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 146 del c.c.n.l. scuola, dell'art. 22 l. n. 300/1970 e degli artt. 8 e 18 del c.c.n.q. 7 agosto 1998, sostenendo che anche nel pubblico impiego scolastico il trasferimento di un componente RSU richiede il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2103 c.c. e degli artt. 71 e 72 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, dopo il riordino della disciplina del pubblico impiego, non sarebbe più consentito il trasferimento del personale ATA per incompatibilità ambientale e che, comunque, le esigenze organizzative addotte non potevano prevalere sulla tutela delle prerogative sindacali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, nel pubblico impiego scolastico, la disciplina delle prerogative sindacali si applica anche ai componenti RSU e che il trasferimento in altra sede di un dirigente sindacale è subordinato al preventivo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza. Ha inoltre chiarito che la prospettata incompatibilità ambientale o le esigenze tecnico-organizzative non possono elidere la tutela sindacale né sanare la mancanza del nulla osta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 146 c.c.n.l. comparto scuola quadriennio 2006-2009
non estende al trasferimento per incompatibilità ambientale del personale ATA la deroga al nulla osta sindacale prevista dalla disciplina generale delle prerogative sindacali
art. 21, commi 1 e 2, d.P.R. n. 399/1998
richiamato dalla contrattazione collettiva per la disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale nel comparto scuola
art. 21, comma 4, d.P.R. n. 399/1998
prevede il nulla osta delle organizzazioni sindacali competenti nei trasferimenti dei dirigenti sindacali
il trasferimento dei dirigenti sindacali è subordinato al preventivo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza
richiamato dal ricorrente in relazione alle prerogative sindacali
art. 18 c.c.n.q. 7 agosto 1998
al comma 4 prevede il nulla osta per il trasferimento dei dirigenti sindacali; il comma 4-bis, inserito nel 2007, ne conferma l'applicabilità generale con eccezioni espresse per il comparto scuola
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 396/1997
estende al pubblico impiego la tutela della libertà e attività sindacale nelle forme previste dalla legge n. 300/1970
nelle pubbliche amministrazioni le libertà e l'attività sindacale sono tutelate secondo lo Statuto dei lavoratori; i componenti RSU vi sono ricompresi
art. 55 d.lgs. n. 29/1993
richiamato come base del regime del rapporto di pubblico impiego prima del d.lgs. n. 165/2001
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
ricompone il rapporto di pubblico impiego nel regime del decreto legislativo n. 165/2001
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per la disciplina contrattuale del pubblico impiego
art. 70, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
rende applicabile l'art. 42 del medesimo decreto al personale della scuola
richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale
artt. 71 e 72 d.lgs. n. 165/2001
disposizioni sulle abrogazioni; la Corte le utilizza per escludere l'attuale vigenza della disciplina generale che consentiva il trasferimento del personale ATA per incompatibilità ambientale
richiamato nel percorso argomentativo sulla mobilità e sul trasferimento del personale ATA
fa rinvio alla disciplina del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale del personale ATA
prevede per il personale docente una procedura espressa in materia di trasferimento per incompatibilità ambientale
norma richiamata dalla disciplina del personale ATA e poi indicata come abrogata dal d.lgs. n. 165/2001
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile per effetto dell'accoglimento del ricorso, con esclusione del raddoppio del contributo unificato
statuto dei lavoratori, applicato anche al pubblico impiego per la tutela dell'attività sindacale
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, e in particolare nel comparto scuola, la tutela delle prerogative sindacali dei componenti RSU opera attraverso il rinvio allo Statuto dei lavoratori e ai contratti collettivi, sicché il trasferimento del dirigente sindacale in diversa unità produttiva richiede il preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, salvo specifiche deroghe espressamente previste.
- La mancata acquisizione del nulla osta sindacale rende illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale, senza che l'amministrazione possa neutralizzare tale vizio invocando esigenze organizzative, tecniche o di incompatibilità ambientale.
- Quando una norma speciale sulla mobilità o sul trasferimento nel comparto scuola è stata abrogata o non è più vigente, la disciplina residua delle prerogative sindacali prevale e continua a operare a tutela del lavoratore componente di RSU.
- Le ragioni addotte a base di un trasferimento d'ufficio non possono essere esaminate come fonte di legittimazione del provvedimento se manca il presupposto formale del nulla osta sindacale, perché la protezione dell'attività sindacale ha priorità rispetto alla giustificazione organizzativa del datore di lavoro pubblico.
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