Cassazione Penale, Sentenza n. 16840/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di permesso premio. Il diniego era motivato dal fatto che il detenuto stava espiaendo reati ostativi di prima fascia e non aveva prodotto gli elementi richiesti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario per superare la preclusione. Il ricorrente ha contestato il calcolo della pena in espiazione per i reati ostativi (sostenendo che, per effetto del riconoscimento della continuazione, la pena ostativa è pari a 13 anni e 8 mesi e non a 17 anni e 6 mesi), ha contestato il computo del beneficio di liberazione anticipata (sostenendo sia di 990 giorni e non 675) e ha rilevato che il condono era stato revocato, sicché sarebbe rimasto in espiazione solo per reati non ostativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emerso che le due condanne per reati ostativi erano state unificate in continuazione e che la pena complessiva in espiazione per i reati ostativi è effettivamente di 13 anni e 8 mesi (non di 17 anni e 6 mesi come aveva ritenuto il Tribunale di sorveglianza). Conseguentemente la motivazione del Tribunale si è basata su un errato calcolo della pena ostativa. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Individua la preclusione (o le condizioni particolari) per la concessione di benefici ai condannati per reati ostativi; il magistrato di sorveglianza lo ha richiamato per escludere la ricevibilità dell'istanza in mancanza di elementi idonei a superare la preclusione.
Definisce il reato di associazione mafiosa; è stato utilizzato per qualificare talune condanne come reati ostativi rilevanti ai fini della concessione dei benefici.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma del testo unico sugli stupefacenti: la violazione richiamata è stata considerata tra i reati ostativi citati nei provvedimenti.
L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7
Norma in materia di armi richiamata rispetto a una delle condanne (detenzione e porto illegale di armi); rilevante per il computo delle singole pene nel cumulo.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte può accedere agli atti quando è dedotto un vizio relativo al calcolo o alla qualificazione della pena, consentendo il controllo d'ufficio dei documenti utili alla decisione.
Massime di principio
- Per valutare l'ammissibilità di benefici (es. permessi premio) è decisivo distinguere con precisione quale parte della pena riguarda reati ostativi e quale reati non ostativi: il riconoscimento della continuazione o provvedimenti di unificazione possono rideterminare la quota di pena ostativa.
- Errori di calcolo della pena residua (compresi computo del presofferto, benefici di liberazione anticipata o effetti del condono) possono incidere sulla qualificazione dell'espiatione e giustificano l'annullamento del provvedimento se determinanti per la decisione.
- L'onere di allegazione degli elementi richiesti dall'art. 4-bis grava sul richiedente per superare la preclusione, ma il giudice deve comunque verificare la correttezza formale e materiale dei calcoli sulla base degli atti (certificato penale, sentenze, provvedimenti di unificazione).
- In presenza di contestazioni documentate sulla consistenza delle pene ostative il giudice non può limitarsi a valutazioni sommative: deve esaminare i titoli esecutivi e, se necessario, disporre accertamenti o rinviare per un nuovo esame.
- Quando il vizio dedotto è di natura computistica o di diritto relativo alla quantificazione della pena, la Corte può accedere agli atti e, se riscontra l'errore, annullare con rinvio per consentire al giudice di merito di riesaminare la posizione del detenuto alla luce del corretto calcolo.
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