Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il riesame proposto dal ricorrente in qualità di terzo interessato alla restituzione del veicolo sequestrato. Il ricorrente deduceva error in procedendo per avere il Tribunale ritenuto insussistente una procura speciale: l'atto agli atti, qualificato come "nomina di difensore di fiducia", era stato qualificato dal ricorrente come procura speciale in ragione della data anteriore al sequestro e del diverso numero di R.G.N.R. (per via di un secondo sequestro), nonché per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e per l'assenza di formule sacramentali richieste dalla normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Latina secondo cui l'atto presente agli atti costituisce una mera nomina difensiva ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen. e non una procura speciale idonea a consentire al terzo la proposizione del riesame per la restituzione del bene ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. Pertanto l'ordinanza di inammissibilità per difetto di procura speciale è confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 100 cod. proc. pen.
La norma impone la procura speciale per la proposizione del riesame da parte del terzo interessato alla restituzione; l'assenza di detta procura rende inammissibile il riesame.
art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
L'atto qualificato come "nomina di difensore di fiducia" fa espresso riferimento a questa norma e attiene alla nomina difensiva per ogni stato, grado e fase del procedimento; secondo la Corte tale nomina, anche se menziona riti alternativi o indagini difensive, non equivale automaticamente a una procura speciale per la rappresentanza in sede di riesame per la restituzione.
Giurisprudenza citata (Sez. U. e altre sezioni)
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 4, n. 28812 del 17/05/2023, Penna; Sez. 4, n. 32895 del 06/07/2022, Sarkouh; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele
La giurisprudenza citata chiarisce la nozione di vizio di violazione di legge e i limiti della motivazione; la Corte applica tali principi nel valutare la correttezza dell'iter logico del giudice di merito e la qualificazione degli atti di nomina/procura.
Massime di principio
- Per il terzo interessato alla restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio è generalmente richiesta una procura speciale specifica ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; la semplice nomina del difensore non sempre soddisfa tale requisito.
- La qualificazione formale dell'atto ("nomina di difensore di fiducia" vs "procura speciale") rileva: se l'atto descrive l'incarico come mandatio difensiva e fa riferimento ad attività difensive o a riti alternativi, la Corte può escludere che si tratti di procura speciale idonea a proporre il riesame per la restituzione.
- La diversa data di rilascio dell'atto o la diversità del numero di R.G.N.R. rispetto al provvedimento di sequestro non sono di per sé idonee a trasformare una nomina difensiva in procura speciale; occorre valutare il contenuto dell'atto e la manifestazione di volontà conferire poteri specifici di rappresentanza per la fase cui il ricorso si riferisce.
- In situazioni analoghe è consigliabile formalizzare una procura speciale espressa e documentata (con indicazione esplicita del potere di chiedere la restituzione e di proporre i rimedi processuali necessari), allegandola al ricorso, per evitare l'inammissibilità.
- L'assenza della procura speciale comporta il rigetto per inammissibilità e la possibile condanna alle spese; dunque è opportuno curare la forma e il contenuto della documentazione di rappresentanza prima di proporre il riesame.
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