Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce che il G.u.p. ha applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. ma non ha eseguito la concordata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., nonostante fosse stata conferita una procura speciale per il rito alternativo. Si contestava quindi il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti (sostituzione della pena) e la sentenza effettivamente pronunciata, con effetti pregiudizievoli sul trattamento sanzionatorio negoziato per l'imputato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il G.u.p. ha errato procedendo ad applicare la pena concordata senza procedere alla concordata sostituzione della pena detentiva; ove il giudice non potesse disporre la sostituzione avrebbe dovuto rigettare la richiesta e non pronunciarsi con una sentenza non correlata alla domanda. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Arezzo, ufficio G.i.p./G.u.p., per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'accordo per l'applicazione della pena (cd. patteggiamento). Qui richiamata per indicare che la pena era stata concordata tra le parti e applicata dal G.u.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che consente, nell'ambito dell'accordo per l'applicazione della pena e del rito alternativo, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte ha interpretato che, se le parti richiedono tale sostituzione, il giudice deve o disporla se possibile o rigettare esplicitamente la richiesta; non può invece pronunciarsi con una sentenza non correlata alla domanda.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle modalità di esposizione del motivo in ricorso per cassazione (richiesta di enunciazione nei termini strettamente necessari). Qui utilizzata per introdurre il motivo del ricorso in modo sintetico nella motivazione.
Massime di principio
- Quando in sede di patteggiamento le parti richiedono la sostituzione di una pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il giudice deve o accogliere espressamente la richiesta e disporre la sostituzione, oppure rigettarla: non è ammesso pronunciare una sentenza che applichi la pena detentiva senza correlazione con la richiesta, perché ciò configura difetto di correlazione dannoso per l'imputato.
- La mancata corrispondenza tra la richiesta negoziata (domanda delle parti) e la sentenza può integrare un vizio che comporta l'annullamento della sentenza impugnata. In tali ipotesi la Corte di legittimità può disporre l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
- Prima di procedere al patteggiamento che prevede una sostituzione della pena, è importante che la procura speciale alle difese includa espressamente i poteri necessari per richiedere la sostituzione; l'assenza di tali poteri può incidere sulla validità e sull'efficacia della richiesta negoziata.
- Il giudice deve verificare la piena correlazione tra la richiesta delle parti e l'atto di chiusura del procedimento (sentenza di applicazione della pena): ogni deroga a tale principio può risultare pregiudizievole per l'imputato e cagionare vizio di legittimità.
- Se il giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta di sostituzione, è necessario un provvedimento espresso di rigetto; limitarsi ad applicare una pena difforme è insufficiente e può comportare il ritorno degli atti al giudice del merito per la prosecuzione.
- In casi analoghi, la strategia difensiva utile è segnalare esplicitamente nella memoria di patteggiamento la richiesta di sostituzione e ottenere dal pubblico ministero la conferma della procura speciale per quella specifica richiesta, in modo da ridurre il rischio di vizi formali o di mancata correlazione.
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