Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) difetto assoluto di motivazione per apoditticità circa la prospettata estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dedotta dall'imputato in udienza il 5 aprile 2023; 2) violazione di legge per non avere il giudice rilevato d'ufficio la prescrizione, nonostante la mancata formazione del giudicato sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, poiché la Suprema Corte in precedenza aveva annullato la sentenza d'appello con rinvio soltanto per la rideterminazione della pena e aveva dichiarato inammissibile il resto del ricorso, è ormai definitivo l'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato. Ne consegue che, in virtù della formazione del giudicato progressivo, il giudice del rinvio non poteva dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con valutazione di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Sez. 3, n. 37932 del 08/07/2021
Sentenza rescindente che ha annullato la precedente decisione soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il resto del ricorso; ha quindi stabilito che la responsabilità penale è ormai definita.
Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016 (Serafino)
Principio giurisprudenziale secondo cui l'annullamento con rinvio limitato alla sola determinazione della pena determina la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità, impedendo di dichiarare la prescrizione sopravvenuta nel giudizio di rinvio.
Sez. 3, n. 151051 del 11/03/2010 (Romeo)
Conferma del principio della formazione del giudicato progressivo che preclude la revisione della responsabilità quando la Cassazione ha annullato solo per la pena.
Sez. 4, n. 12640 del 06/02/2018 (Gravagno)
Richiamata in motivazione quale ulteriore conferma della giurisprudenza consolidata sul divieto di dichiarare prescrizione sopravvenuta dopo annullamento limitato alla sanzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; il ricorso è stato descritto nei termini strettamente necessari ai fini della decisione.
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella sua presentazione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla una sentenza con rinvio soltanto per la determinazione della pena, l'accertamento del reato e della responsabilità diventa definitivo e non può essere riesaminato nel giudizio di rinvio.
- Non è possibile per il giudice del rinvio dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento parziale: opera il principio del giudicato progressivo.
- Le censure sulla prescrizione sopravvenuta devono essere tempestivamente sviluppate e, se sono incompatibili con l'effetto dell'annullamento limitato della Cassazione, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Un ricorso che trascura principi consolidati di legittimità (come la definitività dell'accertamento quando l'annullamento è limitato alla pena) può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Quando si propone ricorso in Cassazione dopo una pronuncia che ha già definito alcune questioni come inammissibili, occorre valutare con attenzione l'oggetto dell'annullamento per evitare motivi irricevibili relativi a questioni ormai giudicate definitive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16688/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →