Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di secondo grado con tre motivi principali: (1) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per un riferimento numerico al terzo comma dell'art. 589 c.p. e per l'uso di un diverso limite edittale ai fini della prescrizione; (2) vizi di motivazione e mancata assunzione di prove: omesso esame in primo grado e mancata escussione in appello dell'ing. Simone Piantini (cofirmatario di una consulenza tecnica di parte), mancata escussione della testimone Antonella Celli e presunta errata valutazione delle dichiarazioni della sig.ra Bastarelli; (3) vizio cumulativo di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato tutte le circostanze favorevoli all'imputato che avrebbero dovuto escludere la colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto ininfluente il riferimento numerico al comma terzo dell'art. 589 c.p., che non è stato usato per qualificare un'aggravante e non ha inciso sul calcolo della pena; la prescrizione non è intervenuta per il raddoppio dei termini previsto dall'art. 157 c.p. Sui motivi secondo e terzo la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi relativi all'omessa assunzione di prove per mancata deduzione della loro decisività e per difetto di specificità, ha ritenuto corretta e coerente la motivazione di merito circa la non necessità di integrazioni istruttorie (art. 507 c.p.p.) e l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato nei termini proceduralmente previsti (art. 195 c.p.p.), e ha confermato la valutazione della colpa alla luce degli elementi tecnici acquisiti. Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia di merito (pena ridotta in appello da 1 anno e 4 mesi a 1 anno).
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (nella formulazione antecedente alle modifiche)
Riferito quale norma che disciplina l'omicidio colposo e, nella specifica fattispecie, l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale; la Corte sottolinea che il richiamo numerico al comma terzo non equivale a un'accertata aggravante di ebbrezza/stupefacenti.
Menziomento storico nella sentenza: la fattispecie è stata valutata secondo la formulazione antecedente all'introduzione dell'art. 589-bis (omicidio stradale).
Circostanza attenuante della riparazione del danno: la Corte d'appello l'ha ritenuta sussistente e l'ha valorizzata nella riduzione della pena.
Applicato ai fini della prescrizione: previsto il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato contestato, la Corte ha rilevato che la prescrizione non è intervenuta.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che disciplina la forma di enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione (richiesta di enunciazione sintetica dei motivi).
Norma sulle dichiarazioni di terzi rese fuori dell'udienza (de relato): la Corte ha ricordato che l'utilizzabilità delle dichiarazioni de relato è condizionata alle forme procedurali previste e all'eventuale deduzione tempestiva della loro inutilizzabilità.
Norma che disciplina l'ammissione di mezzi istruttori dopo l'apertura del dibattimento: la Corte ha ritenuto che la richiesta di integrazione istruttoria sia stata valutata come sollecitazione non accolta perché superflua e sovrabbondante, conforme al potere discrezionale del giudice.
art. 606, lett. d, cod. proc. pen.
Richiamata nella parte relativa all'ammissibilità dei motivi in Cassazione: per dedurre la mancata assunzione di prove decisive era necessario dedurne la decisività secondo i requisiti di questa disposizione.
Massime di principio
- Un riferimento numerico a un diverso comma di norma penale non invalida automaticamente la sentenza se non è stato operato alcun mutamento della qualificazione del reato, non è stata applicata l'aggravante corrispondente e il calcolo della pena non ne risulta influenzato.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per omessa acquisizione di prove è necessario dedurre nei motivi di ricorso la decisività di tali prove in conformità all'art. 606 c.p.p.; altrimenti la censura è inammissibile.
- La valutazione della necessità di integrazioni istruttorie (escussione di nuovi testi o acquisizione di consulenze) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; il giudice d'appello può ritenere superflua un'ulteriore prova se il materiale probatorio acquisito è ritenuto sufficiente.
- Le dichiarazioni di terzi rese de relato hanno limiti di utilizzabilità: per impedirne l'uso occorre aver tempestivamente dedotto e fatto valere l'inapplicabilità delle eccezioni procedurali (art. 195 c.p.p.), altrimenti il loro impiego in motivazione può reggere in sede di legittimità.
- Le impugnazioni che mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarate inammissibili: in Cassazione non è possibile sostituirsi al sindacato di merito se non sono individuati vizi logico-giuridici della motivazione.
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