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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata ritenuta responsabile di violazioni continuate dell'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per aver presentato, in tre distinti procedimenti, istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenenti dichiarazioni false sui redditi del nucleo familiare (anni 2013). Le dichiarazioni erano corredate da due CUD (uno relativo ai redditi della Launo e uno ai redditi della madre). Le verifiche dell'Agenzia delle Entrate hanno rilevato redditi effettivi superiori a quelli dichiarati (in particolare il reddito della madre accertato risultava pari a €24.689,00 invece dei €7.632,73 dichiarati; il reddito personale della Launo risultava €4.688,00 invece dei €2.673,89 dichiarati). La difesa ha dedotto errore/assenza del dolo sostenendo che la dichiarazione della madre si fondava su un CUD reperito tra le sue carte e che, comunque, i redditi complessivi avrebbero permesso l'ammissione al beneficio; ha inoltre rilevato il breve intervallo temporale tra l'ammissione e la definizione dei procedimenti. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la motivazione dei giudici di merito: la discrepanza significativa tra i redditi dichiarati e quelli accertati rende plausibile la sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la falsità nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio integra il reato indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito. Ha ritenuto infine irrilevante ai fini della fattispecie il breve periodo intercorrente tra l'ammissione al beneficio e la definizione dei procedimenti (tale elemento potrebbe interessare eventuali violazioni successive, non contestate nel presente procedimento). Per l'inammissibilità del ricorso la Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 95

    Reato sanzionante le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; si tratta di reato di condotta che richiede il dolo generico e tutela il dovere di lealtà verso le istituzioni, configurandosi indipendentemente dall'effettiva esistenza delle condizioni di reddito.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    Stabilisce i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (nel periodo dei fatti il limite per due persone era €12.402,15); utile per il confronto tra redditi dichiarati e soglia di accesso al beneficio.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo per il ricorrente, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa, di versare una somma alla Cassa delle ammende; applicata nel caso in cui non sussistano elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità, ai fini della determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 6591/2008; Sez.4 n. 40943/2015; Sez.4 n. 8302/2021; Sez.4 n. 7192/2018; Sez.4 n. 37144/2019)

    Costante interpretazione secondo cui le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per il patrocinio a spese dello Stato integrano il reato ai sensi dell'art. 95 DPR 115/2002 anche se, di fatto, le condizioni di reddito per l'ammissione fossero presenti; inoltre il dolo va rigorosamente provato ma può essere desunto da circostanze quali la rilevante discrepanza tra dati dichiarati e dati reali o la consapevolezza della possibile incongruenza dei documenti prodotti.

Massime di principio

  • La presentazione di dichiarazioni false per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integra il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 indipendentemente dall'effettiva sussistenza dei requisiti di reddito: il fatto che, dopo verifica, il richiedente avrebbe comunque avuto diritto non esclude la fattispecie.
  • L'elemento psicologico richiesto è il dolo generico; l'assenza di un controllo accurato può non bastare a escluderlo se emerge che il dichiarante era consapevole della possibile inesattezza delle informazioni o se la discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato è rilevante.
  • L'utilizzo di documenti di terzi (es. CUD della convivente) senza verifiche può essere valutato come condotta dolosa se il dichiarante si rende conto della possibilità che quei documenti non riflettano il reddito effettivo e procede comunque per ottenere il vantaggio.
  • Il breve tempo intercorso tra l'ammissione al beneficio e la definizione del procedimento non invalida la responsabilità penale per la dichiarazione falsa: eventuali obblighi di comunicazione di variazioni reddituali successive costituiscono fattispecie distinte e devono essere specificamente contestate.
  • In sede di cassazione, motivi di ricorso generici o basati su deduzioni di mera incertezza possono essere dichiarati inammissibili; ciò può comportare condanne per spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quando non emergono giustificazioni dell'assenza di colpa nel proporre il ricorso.

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