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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00927/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, con avviso di accertamento catastale, la rendita proposta dalla società relativa a un impianto eolico, attribuendo una rendita maggiore e includendo nel calcolo, oltre al suolo e al basamento, anche la torre dell’aerogeneratore. La società aveva contestato davanti ai giudici tributari la legittimità della rettifica, sostenendo in sintesi: la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione; l’erronea inclusione della torre tra le componenti rilevanti ai fini catastali; l’assenza, per la torre, di autonomia funzionale e reddituale; l’irrilevanza, dopo la riforma del 2015, dei macchinari e degli impianti funzionali al processo produttivo; ulteriori vizi di motivazione, omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo la torre una costruzione stabile da computare nella rendita catastale. In cassazione la società ha quindi dedotto, soprattutto, la violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015 e delle norme catastali, sostenendo che la torre dell’aerogeneratore, essendo parte essenziale ma impiantistica del macchinario e funzionale allo specifico processo produttivo, dovesse essere esclusa dalla stima diretta; ha inoltre riproposto censure processuali e di motivazione sulla mancata valutazione di documenti tecnici, sull’autonomia della torre, sulla definitività di un precedente accertamento e sulla motivazione dell’avviso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva incluso la torre dell’impianto eolico nella base imponibile catastale. Ha affermato che, dopo l’art. 1, comma 21, l. 208/2015, ciò che conta non è la sola stabilità o infissione al suolo del manufatto, ma la sua funzione nel processo produttivo: le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo devono essere escluse dalla stima diretta, anche se strutturalmente connesse al suolo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata, in diversa composizione, perché ridetermini la rendita escludendo il valore delle torri e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; uno di essi è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata trascrizione/produzione degli atti rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte lo interpreta come norma innovativa che esclude dalla rendita catastale la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, anche se strutturalmente connessa al suolo o alla costruzione; ciò che rileva è la strumentalità allo specifico processo produttivo, non la mera stabilità fisica del bene.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    Richiamato come base della nozione generale di immobile urbano, ma non tale da impedire l’esclusione delle componenti impiantistiche prevista dalla normativa successiva.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    La Corte lo richiama per il criterio dell’autonomia funzionale e reddituale dell’unità immobiliare, ma precisa che tale criterio non consente di includere nella rendita beni che, pur strutturalmente connessi, siano esclusi dalla stima per la loro funzione impiantistica produttiva.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; l’onere di riproposizione riguarda le questioni rimaste assorbite o non decise.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le diverse censure della ricorrente sono state ricondotte ai rispettivi vizi di legittimità, con declaratoria di assorbimento di quelle non esaminate dopo l’accoglimento del motivo di diritto principale.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma la relativa doglianza è rimasta assorbita.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per l’ordine di trattazione delle questioni.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, l. 208/2015, devono essere esclusi dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano stabilmente connessi al suolo o alla costruzione.
  • Ai fini catastali la verifica non deve arrestarsi alla consistenza fisica o alla modalità di ancoraggio del bene, ma deve concentrarsi sulla sua funzione concreta rispetto al processo produttivo: la strumentalità produttiva prevale sulla mera stabilità strutturale.
  • In presenza di impianti complessi, una componente può essere sottratta alla rendita anche se inserita in un unicum tecnico-funzionale, quando non accresca l’utilità immobiliare in senso catastale ma serva esclusivamente allo specifico ciclo produttivo.
  • Nel processo tributario, la questione non accolta o rimasta assorbita in primo grado deve essere specificamente riproposta in appello; in difetto, si intende rinunciata.
  • Le censure di legittimità che investono motivazione, omessa pronuncia o omesso esame di fatti decisivi restano assorbite quando venga accolto il motivo di diritto che risolve la controversia in via pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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