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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23044/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, iscritto all’AIRE dal febbraio 2008, aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento relativa a somme iscritte a ruolo per IRPEF 2004 e a un avviso di accertamento per IRPEF 2007, deducendo vizi di notifica sia dell’intimazione sia dell’atto presupposto. In primo grado la causa si era chiusa per cessazione della materia del contendere quanto all’anno 2004, mentre era stato accolto il ricorso quanto all’anno 2007. In appello l’Agenzia delle entrate aveva contestato la decisione; la CTR aveva ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento al vecchio indirizzo italiano, escludendo che l’iscrizione all’AIRE impedisse la residenza fiscale in Italia e valorizzando la disponibilità di un immobile a Milano, e aveva quindi reputato definitivo l’accertamento presupposto e rituale l’intimazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: mancata notifica dell’appello all’agente della riscossione, poiché la lite investiva anche l’intimazione di pagamento; ultrapetizione per avere la CTR esaminato d’ufficio la residenza fiscale in Italia; nullità della notificazione degli atti per effetto della residenza all’estero e dell’iscrizione all’AIRE; nullità della notifica effettuata al precedente indirizzo italiano anziché a quello risultante dall’AIRE.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, poiché il giudizio riguardava un’intimazione di pagamento impugnata anche per motivi sostanziali relativi alla pretesa tributaria, l’agente della riscossione dovesse partecipare al giudizio di appello quale litisconsorte necessario processuale ex art. 331 c.p.c. La mancata notificazione dell’appello all’agente ha quindi determinato un difetto di contraddittorio. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché provveda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione e regoli anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato dal ricorrente a fondamento della censura sulla mancata partecipazione dell’agente della riscossione al giudizio di appello; la Corte non ne fonda la decisione, che si concentra invece sul contraddittorio e sul litisconsorzio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato per dedurre ultrapetizione della CTR; il motivo è assorbito e non viene esaminato nel merito.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    è richiamato nei motivi sulla nullità della notificazione degli atti; il relativo esame resta assorbito per l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato nei motivi sulla notificazione dell’avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito perché i motivi sono assorbiti.

  • art. 142 c.p.c.

    è richiamato nei motivi sulla notifica a soggetto residente all’estero; il suo esame è assorbito.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"

    la norma viene valorizzata per escludere il litisconsorzio necessario sostanziale tra ente creditore e concessionario nelle liti promosse contro quest’ultimo, ma anche per spiegare che, quando la controversia coinvolga la pretesa tributaria e la riscossione, la partecipazione del soggetto interessato può essere necessaria nei successivi gradi del giudizio.

  • art. 331 c.p.c.

    viene applicato per qualificare il concessionario/agente della riscossione come litisconsorte necessario processuale in causa dipendente, imponendo l’integrazione del contraddittorio nei successivi gradi quando la lite investa anche motivi sostanziali sulla pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento o di un’intimazione di pagamento, se il contribuente deduce non solo vizi propri dell’atto di riscossione ma anche vizi inerenti alla pretesa tributaria presupposta, la lite coinvolge in modo inscindibile sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione nei successivi gradi di giudizio.
  • L’omessa notificazione dell’impugnazione o dell’appello a un soggetto che, per la struttura della controversia, debba partecipare al giudizio come litisconsorte necessario processuale determina un vizio del contraddittorio rilevante ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
  • Non sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente impositore e agente della riscossione; tuttavia, quando la controversia investa anche il merito della pretesa tributaria, può configurarsi una legittimazione concorrente con conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei gradi successivi.
  • Se un motivo di ricorso è accolto per ragioni processuali che impediscono l’esame delle ulteriori censure, queste ultime restano assorbite e non vengono decise nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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