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Ordinanza

Ordinanza n. 2441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202404632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 906/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti contestano principalmente la legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234/2021. Nel giudizio è controversa la conformità della disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La questione è già stata sollevata dalla stessa Sezione in altro giudizio con ordinanza n. 7511 del 24 settembre 2025 ed è pendente davanti alla Corte costituzionale, che si è riservata di decidere dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026. Le parti sono state sentite sulla possibilità di una sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; nessuna ha chiesto una nuova rimessione della questione alla Corte costituzionale nel presente giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato, pronunciando non definitivamente sull’appello, ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017. La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su una questione avente rilievo diretto e principale anche nel presente processo. La sospensione è ritenuta necessaria perché la futura decisione costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, causa C-253/24, inciderà sulla definizione dell’appello. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 4/2024 secondo cui la sospensione impropria, anche quando la questione costituzionale o eurounitaria sia stata sollevata in un diverso giudizio, costituisce sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando la decisione pendente abbia carattere pregiudiziale.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017

    È la disposizione della cui legittimità costituzionale ed eurounitaria si controverte, in particolare con riferimento alla rinuncia ivi prevista.

  • art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021

    Ha sostituito l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.

  • art. 24 Cost.

    Parametro costituzionale indicato per la questione di legittimità della disposizione controversa.

  • art. 111 Cost.

    Parametro costituzionale indicato per la questione di legittimità della disposizione controversa.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Parametro costituzionale interposto, richiamato in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU.

  • art. 46 CDFUE

    Parametro dell’ordinamento dell’Unione europea richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato applicato per consentire alle parti di interloquire sulla possibilità della sospensione impropria.

  • art. 295 c.p.c.

    Costituisce la base normativa della sospensione necessaria quando pende una questione pregiudiziale decisiva in altro giudizio.

Massime di principio

  • La sospensione impropria in senso lato, disposta in un giudizio in attesa della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio sospeso, costituisce una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
  • La pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione relativa alla legittimità della disposizione che costituisce oggetto principale della controversia giustifica la sospensione del giudizio quando la futura pronuncia abbia rilevanza diretta e indubbia sulla sua definizione.
  • La sospensione impropria può essere disposta anche quando la questione costituzionale non sia stata sollevata nel giudizio da sospendere, purché essa sia stata rimessa in un diverso giudizio e presenti carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente.
  • Il carattere pregiudiziale della pronuncia della Corte costituzionale o della Corte di giustizia UE deriva dalla portata normativa delle relative decisioni, mentre le pronunce dell’Adunanza plenaria rilevano per il loro valore di precedente parzialmente vincolante.

Come è indicizzato

MaterieAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

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