Ordinanza n. 2441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, n. 906/2024
Esito
La controversia
Gli appellanti contestano principalmente la legittimità della rinuncia prevista dall’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017, come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della l. n. 234/2021. Nel giudizio è controversa la conformità della disposizione agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU. La questione è già stata sollevata dalla stessa Sezione in altro giudizio con ordinanza n. 7511 del 24 settembre 2025 ed è pendente davanti alla Corte costituzionale, che si è riservata di decidere dopo l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026. Le parti sono state sentite sulla possibilità di una sospensione impropria ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; nessuna ha chiesto una nuova rimessione della questione alla Corte costituzionale nel presente giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, pronunciando non definitivamente sull’appello, ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017. La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi su una questione avente rilievo diretto e principale anche nel presente processo. La sospensione è ritenuta necessaria perché la futura decisione costituzionale, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE del 4 settembre 2025, causa C-253/24, inciderà sulla definizione dell’appello. Il Collegio richiama il principio dell’Adunanza plenaria n. 4/2024 secondo cui la sospensione impropria, anche quando la questione costituzionale o eurounitaria sia stata sollevata in un diverso giudizio, costituisce sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. quando la decisione pendente abbia carattere pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 29, comma 5, d.lgs. n. 116/2017
È la disposizione della cui legittimità costituzionale ed eurounitaria si controverte, in particolare con riferimento alla rinuncia ivi prevista.
art. 1, comma 629, lett. a), l. n. 234/2021
Ha sostituito l’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116/2017.
art. 24 Cost.
Parametro costituzionale indicato per la questione di legittimità della disposizione controversa.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale indicato per la questione di legittimità della disposizione controversa.
art. 117, primo comma, Cost.
Parametro costituzionale interposto, richiamato in relazione all’art. 46 CDFUE e all’art. 6, par. 1, CEDU.
art. 46 CDFUE
Parametro dell’ordinamento dell’Unione europea richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.
art. 6, par. 1, CEDU
Parametro convenzionale richiamato in relazione all’art. 117, primo comma, Cost.
È stato applicato per consentire alle parti di interloquire sulla possibilità della sospensione impropria.
Costituisce la base normativa della sospensione necessaria quando pende una questione pregiudiziale decisiva in altro giudizio.
Massime di principio
- La sospensione impropria in senso lato, disposta in un giudizio in attesa della soluzione, in un diverso giudizio, di un incidente di costituzionalità o di una pregiudiziale eurounitaria avente carattere pregiudiziale anche nel giudizio sospeso, costituisce una sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
- La pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione relativa alla legittimità della disposizione che costituisce oggetto principale della controversia giustifica la sospensione del giudizio quando la futura pronuncia abbia rilevanza diretta e indubbia sulla sua definizione.
- La sospensione impropria può essere disposta anche quando la questione costituzionale non sia stata sollevata nel giudizio da sospendere, purché essa sia stata rimessa in un diverso giudizio e presenti carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente.
- Il carattere pregiudiziale della pronuncia della Corte costituzionale o della Corte di giustizia UE deriva dalla portata normativa delle relative decisioni, mentre le pronunce dell’Adunanza plenaria rilevano per il loro valore di precedente parzialmente vincolante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 570/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1809/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1810/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5331/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5332/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5344/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →