Ordinanza n. 5344/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa concessione delle idonee misure cautelari: a. della comunicazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza (d’ora in avanti C.I.A.N.) – Ufficio Personale e AA.GG. – Sezione Personale e AA.RR., recante protocollo n. -OMISSIS- del 02.07.22024 (All. 1), con il quale è stato notificato al ricorrente, tramite pec, il verbale “MODELLO BL/B - N° -OMISSIS-” datato 11.07.2023, rilasciato dal Dipartimento di Medicina Legale di Roma, concernente il negato riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo (All. 2); b.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche sconosciuto, che incida negativamente sulla sfera giuridica del ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO del diritto al riconoscimento dell’aggravamento dell’infermità già riconosciuta “SI” dipendente da causa di servizio, unitamente alla contestuale richiesta di equo indennizzo. NONCHÉ PER LA CONDANNA al pagamento delle somme dovute a seguito dell’accertamento dei propri diritti con ogni accessorio di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione con cui è stato notificato il verbale medico-legale recante il diniego del riconoscimento dell’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, con contestuale rigetto della richiesta di equo indennizzo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza recante la notificazione del verbale del Dipartimento di Medicina Legale di Roma che ha negato l’aggravamento dell’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’aggravamento e alla corresponsione dell’equo indennizzo, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a. La verificazione sarà affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, mediante una commissione composta da tre ufficiali medici, di cui uno specialista della materia, da costituire appositamente. L’accertamento dovrà svolgersi in contraddittorio tra le parti e dovrà verificare la sussistenza dell’aggravamento dell’infermità e la dipendenza dello stesso da causa di servizio. L’amministrazione dovrà fornire la documentazione richiesta; le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima e potranno partecipare con un consulente medico di fiducia. La relazione, corredata dalla documentazione utile, dovrà essere depositata telematicamente entro dieci giorni dall’operazione. La verificazione dovrà svolgersi entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza. La liquidazione delle spese, comprese quelle del verificatore, è stata riservata alla definizione del giudizio. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 10 giugno 2026 ed è stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
artt. 19, 20 e 66 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate quale base normativa per disporre la verificazione tecnica necessaria ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende da accertamenti medico-legali sull’esistenza di un aggravamento e sulla sua dipendenza da causa di servizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., affidandola a un organo medico-legale qualificato.
- La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti della data e del luogo delle operazioni e con facoltà di partecipazione mediante consulenti tecnici di fiducia.
- La relazione di verificazione deve essere depositata entro il termine stabilito dal giudice e accompagnata dalla documentazione idonea a chiarire i punti controversi; la liquidazione delle spese del verificatore può essere riservata alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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