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Ordinanza

Ordinanza n. 5332/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. AGEA.AGA.2025.24756, dell’11 marzo 2025, notificato da Ag.E.A. in pari data all'Az. Agr. Cescon Renzo, avente ad oggetto “Regime quote latte - Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ai sensi dell'art. 10 bis, commi 1, 2 e 3 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n°103”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 1997/1998 della somma di € 30.149,78 a titolo di capitale e di € 0,25 a titolo di interessi e per l'annata 1998/1999 della somma di € 36.264,94 a titolo di capitale, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.

Giustizia amministrativa202508928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per le annate 1997/1998 e 1998/1999, con richiesta di pagamento di somme complessive indicate nell'atto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento AGEA dell'11 marzo 2025 adottato in applicazione dell'art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, con il quale, in asserita ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato, è stato ricalcolato il prelievo supplementare relativo alle annate 1997/1998 e 1998/1999 e richiesto il pagamento di somme a titolo di capitale e interessi. All'esito della discussione, il TAR ha ritenuto meritevoli di approfondimento le contestazioni riguardanti: l'individuazione del Questionario redatto ai sensi del regolamento CE n. 536/1993 utilizzato da AGEA e dei dati impiegati nel ricalcolo; la compatibilità tecnico-matematica della modalità di ricalcolo definita dall'amministrazione come «progressiva e paritaria tra gli aventi diritto» con il criterio proporzionale imposto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, causa C-377/19; nonché il calcolo del fattore di compensazione e, in particolare, l'incidenza delle imprese prive di quota.

La decisione

Il TAR non ha definito né le questioni processuali né il merito e non si è pronunciato sulla domanda cautelare, sulle spese o sulla legittimità del ricalcolo. Ha disposto un incombente istruttorio consistente nell'assegnazione alle parti di un termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie illustrative sui tre profili tecnici individuati. Ha fissato la prosecuzione della pubblica udienza al 28 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'incombente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    La disposizione è indicata quale base normativa del ricalcolo del prelievo supplementare adottato da AGEA; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.

  • Regolamento CE n. 536/1993

    È richiamato in relazione al Questionario utilizzato per il ricalcolo e ai dati impiegati dall'amministrazione; l'ordinanza dispone un approfondimento istruttorio senza formulare una conclusione interpretativa.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un ricalcolo amministrativo dipende dall'individuazione dei dati di base e del questionario utilizzato, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio specifico prima di pronunciarsi sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.
  • La compatibilità tecnico-matematica del metodo di ricalcolo adottato dall'amministrazione con un criterio proporzionale imposto da precedenti pronunce giurisdizionali dell'Unione europea costituisce una questione suscettibile di specifico approfondimento istruttorio.
  • Nel calcolo di un fattore di compensazione, l'incidenza delle imprese prive di quota può costituire un profilo tecnico rilevante da chiarire prima della decisione sulla legittimità dell'atto amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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