Ordinanza n. 570/2026 - Salerno, Sezione 2
Per l’ottemperanza della sentenza n. 1566/2020 emessa per l’accertamento : A) dell’obbligo del Comune di Grottaminarda di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dal ricorrente per richiedere, a seguito di un procedimento espropriativo, il frazionamento dell’originaria particella n. 793 del f.llo 21- ora particella n. 1295 - parzialmente espropriata, di complessivi mq. 65; B) del silenzio - rifiuto, serbato dal Comune di Grottaminarda e formatosi a seguito di specifica istanza, inoltrata dal ricorrente a mezzo p.e.c., in data 23.08.2019, ivi compresa, per quanto possa occorrere e se lesiva, la nota, prot. n. 10163 del 13.09.2019; nonché per la condanna del Comune di Grottaminarda alla conclusione del procedimento nei termini richiesti; e quanto all’atto di reclamo: - del provvedimento del Commissario con cui si è ordinato al Comune di Grottaminarda di procedere all'annullamento e/o sostituzione del frazionamento catastale del 19.08.2024; - della Determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di Grottaminarda n. 400 del 03.12.2025 (prot. n. 0015712 del 05.12.2025), contenente l’affidamento dell’incarico per l’annullamento e/o sostituzione del predetto frazionamento catastale;- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, antecedente o successivo, seppure non conosciuto, ivi compreso il nuovo frazionamento catastale approvato in data 19.12.2025 (prat. n. AV0160929), la Determina n. 3 del 14/01/2026 avente ad oggetto: "Determina di rettifica frazionamento n. prat. AV0069593 presentato il 19/08/2024 (n. 69593.1/2024) e nuova voltura catastale” e la Determina n. 7 del 16/01/2026 avente ad oggetto: “Rettifica alla determina n. 03 del 14.01.2026 per correzione codice fiscale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del Commissario ad acta e del Comune relativi all’annullamento o sostituzione di un frazionamento catastale e ai successivi frazionamenti e rettifiche catastali
Esito
La controversia
Il giudizio riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 1566/2020, con la quale era stato accertato l’obbligo del Comune di Grottaminarda di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato per il frazionamento dell’originaria particella catastale, parzialmente espropriata. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza è stato proposto reclamo avverso il provvedimento del Commissario ad acta che aveva ordinato al Comune di annullare o sostituire il frazionamento catastale del 19 agosto 2024, nonché avverso la determinazione comunale di affidamento dell’incarico per tali attività e gli ulteriori atti catastali successivi. Il ricorrente ha inoltre notificato motivi aggiunti al reclamo, ma alla camera di consiglio non risultava ancora depositata la prova dell’avvenuta notifica alle controinteressate; inoltre, tra la notifica dei motivi aggiunti e l’udienza del 18 marzo 2026 non erano decorsi i termini a difesa previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. Il Comune ha rinunciato ai termini a difesa, mentre le controinteressate, non costituite, non hanno rinunciato né prestato acquiescenza.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le istanze cautelari formulate nel reclamo e nei motivi aggiunti. Ha rilevato che, per la corretta instaurazione del contraddittorio, occorreva garantire alle controinteressate non costituite i termini processuali a difesa previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. Ha quindi ordinato al ricorrente di depositare la prova dell’avvenuta notifica dei motivi aggiunti alle controinteressate e ha rinviato la discussione delle istanze cautelari alla camera di consiglio del 6 maggio 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
I termini processuali a difesa devono essere rispettati prima della discussione in camera di consiglio, in particolare nei confronti delle parti non costituite che non abbiano rinunciato a tali termini.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo camerale, la discussione di un atto di motivi aggiunti non può avvenire prima del decorso dei termini a difesa previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. nei confronti delle parti non costituite, salvo che queste abbiano validamente rinunciato ai termini.
- Quando la prova della notificazione dei motivi aggiunti alle parti controinteressate non costituite non risulta depositata e non sono decorsi i termini a difesa, il giudice deve rinviare la trattazione per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio e ordinare il deposito della prova della notifica.
Come è indicizzato
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