Ordinanza n. 1810/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto prot. n. 24180 del 17.06.2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale l'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza (prot. n. 24335 del 23/09/2022) presentata dalla ricorrente per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania su diverse classi di concorso per la Scuola Secondaria di I e di II Grado; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per diverse classi di concorso della scuola secondaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 17 giugno 2025 con cui è stata respinta, ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007, l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per l'insegnamento nelle scuole secondarie italiane, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Una precedente domanda cautelare era stata respinta dal TAR con ordinanza n. 5000 del 15 settembre 2025, non impugnata al Consiglio di Stato. Il ricorrente ha successivamente proposto una nuova istanza cautelare, anche monocratica, deducendo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, relativa all'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2026/2028, e l'imminente scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento. La misura monocratica era stata respinta con decreto presidenziale n. 1187 del 25 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che la precedente ordinanza cautelare aveva già esaminato compiutamente l'aspetto sostanziale della controversia e che non erano state dedotte né risultavano nuove e specifiche circostanze idonee a giustificare una modifica delle precedenti statuizioni. La scadenza del termine per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze non è stata ritenuta sufficiente a superare tale valutazione, poiché, in caso di esito favorevole del giudizio, resta possibile disporre successivamente l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie o adottare altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
d.lgs. n. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania.
Massime di principio
- Una nuova domanda cautelare proposta nel medesimo giudizio non può fondarsi sulla mera riproposizione delle questioni già esaminate e respinte dal collegio, quando non siano dedotte nuove e specifiche circostanze idonee a modificare la precedente valutazione.
- La scadenza del termine per la presentazione di una domanda di inserimento in una graduatoria non impone di per sé la concessione della tutela cautelare quando, in caso di accoglimento del ricorso, siano ancora praticabili l'inserimento successivo dell'interessato o altre misure ripristinatorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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